VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE E TUTELA PROCESSUALE CIVILE DEDICATA
18/01/2026
Quando il tradimento all’interno di una coppia – sia esso effettivamente perpetrato oppure platonico, per le modalità pervasive con cui viene estrinsecato o per lo sconvolgimento che provoca nell’altro coniuge – si traduce nella violazione di diritti di quest’ultimo costituzionalmente protetti (per es. salute, onore, reputazione, dignità personale) che cagionino un danno alla persona del tradito, può scaturirne l’obbligo a carico del fedifrago, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 et 2059 c.c., di risarcire i danni ingiusti costituzionalmente rilevanti, ad esempio quelli morali e biologici, fra cui rientra quello esistenziale, patiti dal coniuge tradito.
A seguito dell’entrata in vigore del correttivo di cui al d.lgs. 164/2024 della Riforma Cartabia non è più necessario che tale tutela risarcitoria venga invocata in un diverso e separato processo rispetto a quello di separazione, ma è ora possibile (superati i precedenti limiti, i quali avevano principalmente natura procedurale, posto che la tutela risarcitoria era invocabile con rito ordinario mentre il procedimento di separazione era trattato con rito speciale) ai sensi dell’art. 473 bis. c.p.c. il cumulo delle domande per una trattazione di entrambe nel medesimo processo separativo secondo il nuovo rito di famiglia.
Si dovrà quindi ivi provare che l’infedeltà ha causato nel coniuge che l’ha subita un danno ulteriore che è andato al di là della mera sofferenza psichica superando la soglia della normale tollerabilità e si è tradotto in una concreta lesione dei citati valori costituzionali.
Ciò può verificarsi quando l’infedeltà venga resa pubblica con modalità offensive dell’onore e reputazione dell’altro coniuge mediante pubblicazioni sui social-media o divulgata all’interno di gruppi di amici comuni o nei luoghi di abituale frequentazione dell’altro coniuge oppure quando essa si consuma per un tempo molto prolungato oppure sia perpetrata con ex partners così da fare presumere che il rapporto non si sia mai interrotto oppure si concreti in un rapporto con persone legate da vincolo di parentela o di amicizia con il coniuge o quando l’infedeltà si consumi in condizioni di particolare fragilità del coniuge, quali gravidanza, puerperio, eventi patologici o luttuosi.
Il giudice in questi casi nomina un consulente d’ufficio per procedere alla stima dei danni, della cui esistenza la parte lesa deve avere fornito prova in causa.
Se la violazione dell’obbligo di fedeltà abbia cagionato quale conseguenza immediata e diretta traumi al coniuge tradito qualificabili come danni danni morali o biologici il risarcimento può essere liquidato secondo i relativi parametri da perdita parentale o liquidati in via equitativa. E’ onere del tradito provare il nesso causale tra l’infedeltà e il tradimento, pena la soccombenza in caso contrario (Cass. Civ. n. 26383/2020).

