QUANDO SI PERDE L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE?
22/06/2024L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE COMPRENDE MOBILIO ED ARREDI
02/07/2024Le cause di separazione e divorzio sono soggette alla sospensione feriale dei termini processuali prevista dall’articolo 1 della l. n. 742/1969, che dispone la sospensione di diritto dall’1 al 31 agosto di ciascuna annualità del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.
Sono previsti all’art. 92 Ord. Giud. casi di esclusione del periodo di sospensione feriale, che in materia civile – con specifico riguardo al settore familiare – sono i seguenti:
– le cause di alimenti;
– i procedimenti cautelari familiari;
– i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
– i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Di recente le Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza n. 12946 del 13-5-2024 hanno risolto un contrasto interpretativo relativo all’applicazione o meno di tale sospensione ai giudizi di revisione degli assegni per figli maggiorenni non autosufficienti.
L’ordinanza di rimessione n. 18044 del 2023 aveva sancito un principio di diritto in base al quale la sospensione non risultava più applicabile alle cause in materia alimentare come regolate dal Regolamento CE n. 4/2009, cioè nella cause di mantenimento del coniuge debole e dei minori.
Prima si era sempre sostenuto che l’assegno di mantenimento e quello divorzile non avessero natura alimentare ex art. 433 c.c. in quanto ontologicamente distinte poiché riguardanti obbligazioni di mantenimento ed alimentari ispirate da finalità di solidarietà familiare non richiedenti lo stato di bisogno ex art. 438 c.c. Pertanto le cause relative non beneficiavano dell’esclusione dalla sospensione feriale dei termini.
Secondo le Sezioni Unite invece il principio espresso nell’ordinanza di rimessione del 2023 non è condivisibile e si applica invece il principio tradizionale, secondo cui sia nei giudizi di separazione e divorzio, sia nei nei giudizi di revisione delle condizioni ad essi relative. si applica la sospensione feriale dei termini.
Gli Ermellini fanno salvo unicamente il caso in cui sia riconosciuta l’urgenza della controversia con decreto ai sensi dell’art. 92 Ord. Giud., cioè quando la ritardata trattazione potrebbe causare un grave pregiudizio alle parti coinvolte. In quest’ultimo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce al ricorso e per le cause già iniziate dal giudice istruttore o del collegio.
Entrambi i provvedimenti non sono impugnabili.