ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO DISABILE ANCHE SE MAGGIORENNE
04/09/2025Con la pronuncia n. 18954/2025 pubblicata il 10 luglio 2025 la Corte di Cassazione compie un altro passo verso il superamento della rigida applicazione della misura percentuale del 50% nella ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi ad opera di ciascun genitore in favore della prole minore o maggiore di età, ma non autosufficiente, riconducendo la statuizione relativa nell’ambito di quell’orientamento di dovuto rispetto del principio di proporzionalità delle rispettive risorse economico-patrimoniali dei genitori, che già si osserva da tempo riguardo alla liquidazione del quantum del contributo al mantenimento ordinario per la prole.
Non solo quindi è possibile, ma per gli Ermellini risulta necessaria, la condanna delle parti alla corresponsione delle spese caratterizzate da straordinarietà in misura diversa dalla metà ciascuno, definendo la percentuale dovuta da ciascuno dei genitori in misura maggiormente adeguata alle risorse che i medesimi possono vantare, ove dalle prove raccolte in giudizio appaiano, nella fattispecie concreta, sbilanciate.
La pronuncia della Corte di Cassazione n. 7169/2024 indica chiaramente, quali spese straordinarie, quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulino dall’ordinario regime di vita dei figli, dovendo distinguersi gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento, dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà – le quali sono invece corrisposte a parte alla luce della loro imprevedibilità nell’an e nel quantum all’atto della determinazione dell’assegno, e vengono erogate o rifuse in misura percentuale previamente dalle parti concordata oppure determinata e fissata a carico di ciascun genitore dall’Autorità giudiziaria e non sono azionabili direttamente, ma soltanto a seguito di azione di accertamento.
Un altro elemento di interesse che emerge dalla pronuncia è costituito dalla differente valorizzazione della circostanza dell’allontanamento del figlio maggiorenne non ancora autonomo economicamente che si rechi all’estero per motivi di studio allontanandosi così dal domicilio materno.
Mentre la Corte territoriale competente aveva ritenuto che tale elemento fondasse il diritto del padre ad una riduzione del contributo al mantenimento a proprio carico, la Corte di legittimità ha riletto e interpretato diversamente la circostanza, ritenendo che tale elemento fondasse invece un diritto della madre collocataria che riaccoglieva il figlio al ritorno presso la propria residenza a vedersi se non aumentato, almeno confermato il mantenimento in questione, posto che le risorse dovevano essere impiegate dal ragazzo, frattanto cresciuto, per il proprio sostentamento in un paese straniero, ove aveva il diritto di formarsi e mettere a frutto le proprie abilità nel rispetto del proprio indirizzo di studio.
Veniva pertanto a dovere essere valorizzato ed applicato il principio dell’adeguatezza della posta rispetto alle nuove esigenze manifestate dal giovane figlio, seppur bilanciato con il principio della proporzione rispetto alle possibilità economico patrimoniali del genitore obbligato, valutandoli entrambi all’attualità in rapporto a quanto era stato statuito dal giudice di merito che si era pronunciato a definizione della crisi della coppia genitoriale.