RISARCIMENTO DEL DANNO ENDO-FAMILIARE ALLA PROLE
12/10/2025MUTUO E OBBLIGHI RESTITUTORI AL CESSARE DELLA CONVIVENZA
23/10/2025La legge introduttiva del nuovo procedimento in materia di diritto di famiglia (riforma Cartabia in vigore dal 28-2-2023) oltre a prevedere la possibilità di formulare in un unico atto sia la domanda di separazione, sia quella, di divorzio, pronunciabili nel medesimo procedimento, il secondo una volta maturati i requisiti ed i termini minimi necessari, ha innovato anche relativamente ai termini istruttori concessi al ricorrente e al resistente per istruire le relative domande.
Nell’art. 473 bis.17 c.p.c. rubricato “Ulteriori difese” è previsto al secondo comma che “Entro dieci giorni prima della data dell’udienza”, quella di comparizione ove viene esperito il tentativo di conciliazione delle parti “il convenuto può depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria”.
Il termine di soli dieci giorni concessi al ricorrente ha suscitato perplessità ed accuse di eccessiva brevità, particolarmente nel caso in cui il resistente abbia svolto nel proprio termine a difesa la domanda riconvenzionale di scioglimento del vincolo, instando quindi anche per il divorzio, come nella fattispecie di modifica delle condizioni di separazione che ha costituito l’occasione per rivolgersi alla Consulta.
L’assunta eccessiva brevità ha indotto infatti il rimettente Tribunale di Genova a sollevare questione di legittimità costituzionale del citato termine in rapporto agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione per presunta inadeguatezza dello stesso a garantire una efficace difesa e a salvaguardare la parità delle possibilità per entrambi i contendenti ed un giusto processo. Il principio di uguaglianza, in particolare, si rivelava violato e sproporzionatamente più breve se considerato in rapporto ai termini per l’attore – con funzione analoga – concessi nel rito ordinario, nel rito semplificato oppure nel processo del lavoro.
Tuttavia la necessità di rapidità e concentrazione proprie del e insite nel rito unificato della famiglia hanno fatto sì che il vaglio della Consulta “salvasse” la norma e il termine per la parte ricorrente in essa contenuto, in ragione della vasta discrezionalità nella disciplina del processo concessa al legislatore, purché non si configurino manifesta irragionevolezza, effettiva impossibilità o eccessiva difficoltà nell’esercizio del diritto di difesa.
Le motivazioni della sentenza n. 146 del 13 ottobre 2025 della Corte Costituzionale si basano su prevedibilità delle possibili difese del convenuto, peculiarità del processo della famiglia che giustifica una disciplina difforme ed autonoma dagli altri processi e previsione di strumenti flessibili, come la rimessione in termini, per fare fronte ad eventuali circostanze eccezionali.
Inoltre la diversa posizione processuale della parti all’interno del processo giustificherebbe la violazione della parità fra i contendenti.
La sentenza della Corte Costituzionale riafferma la validità del bilanciamento operato dal legislatore tra la tutela dei diritti processuali e la ragionevolezza dei tempi processuali, sul presupposto della natura speciale del rito unificato della famiglia.

