L’IPOTECA GIUDIZIALE A TUTELA DEI CREDITI DI MANTENIMENTO RICHIEDE IL PERICOLO DI INADEMPIMENTO
17/11/2024IL DISCONOSCIMENTO DEL FIGLIO ADULTERINO
24/11/2024Se uno dei due coniugi separati adisce il Tribunale per modificare le condizioni della separazione può il coniuge convenuto in giudizio, in via riconvenzionale, richiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio? E’ ammissibile la domanda di divorzio se richiesta all’interno di un procedimento di modifica delle condizioni separative?
Il Tribunale di Brescia con sentenza non definitiva 11 luglio 2024 – emessa su apposita istanza del resistente presentata nel corso del procedimento di revisione dopo l’emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti – ha risposto positivamente al quesito in una fattispecie, tuttavia, che contempla l’adesione del coniuge ricorrente alla domanda del resistente.
L’analisi delle motivazioni del Tribunale lombardo, qualunque sia poi l’esito definitivo della lite, riflettono il nuovo orientamento sotteso all’introduzione da parte della nuova riforma Cartabia a decorrere dal 28-2-2023 del nuovo procedimento unificato in materia di famiglia e persone e il percorso diretto alla creazione progettata per il 2025 del nuovo Tribunale unificato per le controversie in tale materia.
Osserva il Tribunale a fondamento della assunta decisione di emettere sentenza non definitiva di divorzio che il nuovo art. 473 bis. 49 c.p.c prevede espressamente per “le parti” la possibilità di promuovere domanda di divorzio con gli “atti introduttivi” di un giudizio di separazione personale dei coniugi e “le domande a queste connesse”, nel rispetto dei presupposti (passaggio in giudicato della separazione) e termini di legge.
Premettendo che dalle nuove norme introdotte possono desumersi sia argomenti a favore, che contro la decisione di ammissibilità, il Tribunale predilige i primi e sottolinea come ora vi sia un’unicità di rito per separazione, divorzio e relative modificazioni (mentre prima queste ultime erano trattate con rito camerale).
Aggiunge l’Ufficio lombardo come vi sia nell’ordinamento un generale favore per la trattazione unitaria delle cause connesse soggettivamente ed oggettivamente per motivazioni di economia processuale (entrambe le cause trattano i medesimi argomenti, al di là dello status, affidamento e diritti di frequentazione della prole, mantenimento prole e/o coniuge.
La Corte di Cassazione si è del resto espressa positivamente nella pronuncia 28727/2023 sulla legittimità del cumulo delle domande di separazione e divorzio anche nei procedimenti congiunti, posto che la lettera della legge di riforma pareva ammetterli unicamente per i processi contenziosi.
Rileva inoltre il Tribunale di Brescia anche motivi di opportunità pratica di risparmio di energie processuali (redazione ad opera delle parti di un unico ricorso invece che di due distinti ricorsi, uno di modifica delle condizioni di separazione e uno di divorzio, con avvio di cause autonome da trattarsi parallelamente).
All’esito di tale excursus motivazionale il Collegio del Tribunale lombardo ha frattanto optato per l’ammissibilità della domanda di divorzio, sulla non opposizione della controparte.