NUOVE TUTELE E GARANZIE A FAVORE DEL CONIUGE CREDITORE E DELLA PROLE
25/07/2024IL RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONIUGE PER VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTA’
05/08/2024Come viene tutelato il diritto di un minore alla bi-genitorialità ogni qualvolta se ne attui il trasferimento della residenza, ad es. per motivi di vita e/o lavorativi del genitore suo collocatario a “notevole distanza” dalla residenza dell’altro. E’ sufficiente riconoscere nel provvedimento che il genitore che subisce l’allontanamento “potrà vederlo come e quando desidera?
La Suprema Corte con l’ordinanza n. 12282 del 8 maggio 2024 ha statuito che il diritto alla bi-genitorialità della prole vada tutelato nel concreto e che pertanto le disposizioni come sopra dal contenuto astratto siano insufficienti a tal fine.
Gli Ermellini hanno cassato il decreto della Corte d’Appello di Napoli – Sez. Minori accogliendo le doglianze di un padre che aveva subito l’allontanamento a notevole distanza della prole e, sollevando motivi di violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., conseguentemente lamentato la violazione del principio di diritto secondo cui “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
La Corte, dando accoglimento alla lamentela del padre secondo il quale il giudice di merito non avrebbe supportato con sufficienti argomentazioni i motivi per cui avrebbe concesso il trasferimento del figli minori a Pordenone, ne ha così ritenute fondate le doglianze sollevate, nonostante il perno della motivazione fosse incentrato sull’ascolto dei minori e sulla considerazione delle volontà dagli stessi espresse.
La Suprema Corte ha ciò nonostante rilevato che “il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore con i figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la “facoltà di vederli e tenerli quando desidera”.
A parere della Corte di legittimità infatti la Corte di merito non ha valutato adeguatamente quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma la contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio.
Tenendo anche conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di nuova residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni. Andavano quindi individuati dai Giudici di merito criteri di attuazione ben specifici.
Nel caso concreto il trasferimento ha comportato quindi una violazione del diritto alla bi-genitorialità, non solo perché i Giudici di merito non hanno valutato ed affrontato in modo adeguato la questione sopra indicata, ma anche perché non risulta essere stata ascoltata la figlia più piccola e la decisione è stata assunta sulla base delle sole dichiarazioni rese dai fratelli più grandi.