DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI ANCHE ALLO STRANIERO CHE NON PROVA L’INGRESSO DEL FIGLIO
23/01/2025SUL VALORE PROBATORIO DEI MESSAGGI WHATSAPP IN SEPARAZIONE E DIVORZIO
08/02/2025Per il Garante della privacy, così come per la giurisprudenza, è necessario il consenso, preventivo ed esplicito, di entrambi i genitori, anche se non più conviventi, ai sensi dell’art. 320 c.c. per la diffusione di immagini e video di minori con meno di quattordici anni, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione avente ad oggetto il trattamento di dati personali.
Se il minore ha già compiuto 14 anni il nostro ordinamento gli consente di decidere autonomamente in merito alla pubblicazione.
In assenza del citato consenso il Garante, così come la giurisprudenza di legittimità (v. Cass Civile n. 2978/2034) e di merito (v. ad es. Trib. Rieti n. 443/2022) hanno definito la pubblicazione sui social network illecita, poiché lesiva dell’interesse del minore.
Nel momento in cui il materiale viene pubblicato sulla piazza virtuale, idonea a diffondere i contenuti ivi immessi, non vi sarebbe secondo il Garante neppure la necessità di una valutazione in concreto del pericolo, poiché intrinseco all’attività di pubblicazione.
Nel caso in cui l’altro genitore abbia fatto constare esplicitamente il proprio dissenso, il genitore che ha ciò nonostante pubblicato i contenuti che riproducono il minore ha altresì violato l’art. 10 c.c., rubricato “abuso dell’immagine altrui”, le norme in materia di protezione dei dati personali e la Convenzione sui diritti del fanciullo.
Ha inoltre comprovato, così operando, la propria carenza di responsabilità e quindi idoneità genitoriale (v. Trib. Trani ord. 30-8-21 e Mantova 19-9-17).
E’ riconfermata dall’autorità Garante e da parte dei Giudici la necessità di proteggere, mediante alto livello di tutela e garanzia, l’immagine del minore, quale “dato personale” particolarmente delicato.
Il Garante ha diffuso una nota informativa atta a disincentivare la sempre più diffusa pratica della diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli sui social e in generale sul web. Ove proprio non si potessero astenere, si consiglia agli adulti di fare uso di accorgimenti (pixellare il viso del minore o coprirlo con emoticon, limitare la visibilità alle persone che si conoscono tramite le impostazioni di visibilità della pagina sui social) atti ad evitare la “perdita di controllo” sulle immagini e il potenziale rischio che il materiale cada nelle mani di malintenzionati.
Paradossale è che con tale comportamento gli stessi soggetti responsabili nei confronti dei minori, chiamati a vigilare e a prendersi cura di loro, li espongano a potenziali ingerenze di terzi e a rischi concreti (solo per fare esempi cybercrimes, cyberbullismo), ledendo la loro persona, la loro riservatezza ed identità personale e compromettendone il pieno e sano sviluppo della personalità e dell’integrità psicofisica.