DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E VOLONTA’ DEL MINORE
09/01/2026Gli artt. 473-bis.40-46 c.p.c. introdotti dalla legge di riforma Cartabia entrata in vigore il 28-2-2023 hanno previsto un’apposita disciplina processuale con procedimento semplificato atta a contrastare più celermente ed efficacemente il fenomeno indicato sempre più diffuso e di rilevante attualità.
E’ stata prevista una tutela ad hoc e poteri di carattere inquisitorio del giudice nei casi in cui la separazione, il divorzio o la cessazione di convivenza fra partners e loro modifiche contengano allegazioni di abusi e violenze domestiche o di genere in danno di partner debole e minori.
Per ottenere una tutela cautelare, anche inaudita altera parte e con contraddittorio posticipato, è sufficiente un mero giudizio di verosimiglianza dei fatti dannosi e/o pericolosi specificamente narrati, anche se la parte ricorrente dovrà comunque provare la fondatezza almeno prima facie della propria istanza.
Al magistrato designato è concesso il rilevante potere di abbreviazione dei termini fino alla metà e dovrà adottare tutte le cautele atte a preservare la persona offesa dal rischio di vittimizzazione secondaria, ragion per cui anche l’invito delle parti alla mediazione non sarà effettuato e il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione verrà omesso.
Per quel che concerne l’attività istruttoria essa sarà anticipata e senza ritardo, con cognizione sommaria, in modo che un rapido intervento del giudice consenta di interrompere la condotta pregiudizievole e porre al riparo i familiari. Il magistrato, se lo vuole, può farsi supportare da un consulente tecnico con competenza in materia di violenza domestica e di genere.
Il Giudice può assumere sommarie informazioni da persone a conoscenza dei fatti di causa in ogni caso – a differenza di ciò che avviene nel rito unitario in materia di famiglia ove ciò gli è permesso solo a tutela della prole – acquisire atti e documenti presso la pubblica autorità e svolgere indagini sui redditi tramite la polizia tributaria.
Novità di assoluto rilievo è la possibilità per il Giudice di disporre e anche formulare d’ufficio la prova per testi, nonché di disporre d’ufficio e senza ritardo prove anche al di fuori dei limiti di ammissibilità del codice civile, purché nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Si apre a questo punto un necessario inciso sulla possibilità o meno di produzione e successiva utilizzazione a fini decisori delle prove acquisite illegittimamente dal coniuge che le abbia poi riversate in atti.
Diversamente da quanto avviene in sede penale, in cui sono inibite ai sensi dell’art. 191 c.p.p., in sede civilistica possono essere introdotte nel processo anche prove atipiche assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili.
Tuttavia anche in questa sede l’ammissibilità delle prove incontra il limite della lesione diretta di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate (Cass. Civ. sent. n. 8459 del 5-5-2020).
Quando la violenza, diretta o assistita, sia agita nei confronti di un minore, il magistrato procede al suo ascolto senza ritardo,, eventualmente coadiuvato da esperto ausiliario, salvo il caso vi si sia già proceduto in altro processo, curando che non vi sia alcun contatto della prole con l’autore della violenza.
Altra novità prevista riguarda la possibilità di disporre ai sensi degli artt. 473-bis.40-46 c.p.c anche da parte del Tribunale per i minorenni nei procedimenti de potestate, previa istanza presentata dal genitore o dal Pubblico Ministero, qualora la vittima sia un minore.

