L’ASSEGNO UNICO VA EROGATO DALL’INPS IN MERA ESECUZIONE DEL TITOLO CHE LO DISPONE
29/09/2026Il Giudice a cui venga avanzata istanza di assegno divorzile ex art. 5 l. n. 898/70 da parte del coniuge economicamente più debole verifica in giudizio se il fatto che alleghi di non avere mezzi sufficienti e di trovarsi in uno stato di bisogno che non derivi da propria responsabilità e/o lamenti si sia creata una sperequazione economico-patrimoniale con l’altro coniuge in seguito a propri sacrifici economici o di carriera ricorra nella fattispecie e supporti il riconoscimento di tale diritto.
In caso di asserito sacrificio economico è anche chiamato a valutare se il divario fra i due coniugi concretamente sussista all’attualità e se sia collegato o meno direttamente al fatto che in corso di convivenza il coniuge istante abbia sacrificato la proprie aspettative reddituali e professionali in favore della famiglia.
L’inadeguatezza dei mezzi attuale e la compensazione dei sacrifici effettuati in corso di convivenza sono pertanto i requisiti necessari a fondare la richiesta, sul piano sostanziale, dell’assegno divorzile a decorrere dalle due sentenze gemelle della Cassazione Civile del 2018.
Le tre distinte funzioni che tale contributo, ove riconosciuto, sarebbe deputato a svolgere sono le seguenti:
la funzione assistenziale in base alla quale l’assegno andrebbe ad ottemperare ad una necessità di contribuzione sul piano alimentare, necessità che si riscontra allorché il coniuge “debole” non abbia sufficienti risorse proprie per vivere una vita dignitosa e non possa procurarsele autonomamente senza sua colpa;
la funzione compensativa in base a cui l’assegno riconosciuto compenserebbe la circostanza fattuale che il coniuge “debole” abbia autonomamente contribuito in corso di convivenza alle sostanze dell’altro coniuge e/o della famiglia ad es. attraverso il sacrificio delle proprie aspirazioni reddituali con un sacrificio tale da dover essere compensato a posteriori (v. Cass. Civ. Ord. n. 18506/2024 del 8-7-2024);
la funzione perequativa, direttamente collegata alla precedente, in base alla quale, in seguito a tale sacrificio, si sia verificata e sussista in concreto, pertanto, la necessità di riequilibrare ex post le condizioni economico-patrimoniali allo stato attuale sperequate, fra marito e moglie.
Solo a seguito della, positiva, verifica di quanto sopra il Tribunale può disporre a favore del richiedente e a carico dell’altro coniuge un assegno mensile periodico (c.d. “assegno divorzile”) con onere della prova di averne diritto, cioè la dimostrazione della sussistenza in concreto degli elementi sopra elencati che fondano questa pretesa, a totale carico del coniuge istante.
Con l’ordinanza n. 15986 del 15/6/2025 la Corte Suprema aveva già precisato che l’inadeguatezza dei mezzi è considerato requisito assorbente, specificando che ove non sia possibile accertare o non vi sia ricorrenza della funzione perequativo-compensativa di tale assegno, esso può essere comunque riconosciuto come dovuto in soddisfacimento, con carattere di prevalenza, della sola funzione assistenziale, presupposto che ricorre in presenza di un’effettiva e concreta non autosufficienza economica del coniuge avente diritto, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Ove tale esigenza assistenziale o non ricorra, o non sia l’unica a ricorrere, il Giudicante valuterà se sia presente la componente compensativo-perequativa. A tal fine occorrerà che il coniuge istante provi il nesso causale tra la rinuncia professionale e le specifiche esigenze familiari, anche in via presuntiva (v. Cass. Civ. ord. n. 10272 del 20 aprile 2026); la condivisione implicita od esplicita fra i coniugi della scelta di rinunciare ad obiettivi professionali effettuata da uno di loro nel rispetto del principio di solidarietà familiare (art. 156 c.c.); l’incremento patrimoniale familiare o del patrimonio dell’altro coniuge determinato dalla rinuncia da parte del coniuge debole.
La giurisprudenza di legittimità ha in tal modo riconosciuto ex post, attraverso la loro valorizzazione economica al momento della crisi familiare, le funzioni domestiche e/o di cura all’interno della famiglia e le rinunce professionali del coniuge debole, di cui abbia unilateralmente beneficiato l’altro coniuge più abbiente durante il perseguimento dei propri obiettivi di carriera.

