INADEGUATEZZA DEI MEZZI E/O COMPENSAZIONE DEI SACRIFICI PER L’ASSEGNO DIVORZILE
04/10/2026Secondo l’art. 337 ter c.c. “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Tale disposizione riassume il diritto alla bigenitorialità, principio in base al quale legalmente si presume fino a prova contraria che il minore abbia il diritto di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, ancorché questi ultimi cessino la convivenza fra loro.
Motivo per cui nella regolamentazione delle crisi di coppie con prole il giudice adotta i provvedimenti in favore dei minori in base alla rispondenza al loro primario interesse in rispondenza – salvo casi eccezionali – al principio di bigenitorialità.
L’affidamento condiviso è quindi la norma, mentre gli altri regimi di affidamento dei minori si applicano esclusivamente nei rari casi in cui l’affidamento condiviso, in concreto, non incontri l’interesse prioritario della prole.
Solo in questi casi specifici e solo una volta esperite indagini tramite ausiliari e raccolte prima tutte le prove necessarie, il diritto alla bigenitorialità può essere disatteso con provvedimento motivato.
Si può derogare al principio di bigenitorialità nei casi di PAS (sindrome d’alienazione parentale), cioè quando uno dei genitori ponga in essere condotte dirette ad alienare moralmente o materialmente i minori dall’altro genitore (v. Cass. Civ. n. 20033 del 15 giugno 2026), poiché nella valutazione dei criteri di idoneità genitoriale è cruciale il riscontro della capacità di ciascuno dei due genitori di mantenere e proteggere il rapporto del/i figli/o con l’altro.
Anche quando viene riscontrato che le condizioni personali del genitore affidatario in via condivisa e collocatario e l’ambiente in cui i figli crescono presso di lui sia dannoso per il loro sviluppo e causi loro sofferenza si può giungere a pronunciarne la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione Civile con la pronuncia n. 24860 del 31 agosto 2026.
il consulente d’ufficio aveva rilevato che i due gemelli figli della coppia genitoriale, erano entrambi afflitti da problematiche neuropsichiatriche e in rilevata condizione di sofferenza, aveva riportato che il padre, pur valutato con caratteristiche idonee a svolgere la sua funzione, da tempo non riusciva a relazionarsi con i figli causa il grave comportamento materno emerso in causa caratterizzato da delirio di onnipotenza ed una propria deresponsabilizzazione assoluta.
Le gravi e patologiche criticità della madre, rilevate dall’elaborato d’ufficio sotto il profilo personologico, la rendevano, secondo i Giudici, fortemente nociva al sano sviluppo psicofisico dei bambini e fonte di sofferenza per i minori al punto tale da aver determinato in loro una regressione piuttosto che aver favorito un sano sviluppo psicofisico, in quanto gli stessi erano stati privati di esperienze ritenute importanti per la crescita delle capacità individuali degli stessi.
La decisione dei Giudici di merito, superato il punto decisivo del confronto tra le due possibili fonti di pregiudizio (da un lato la sofferenza derivante ai bambini dal potenziale allontanamento dalla madre e dall’ambiente di riferimento, dall’altro il danno, altrettanto potenziale, che sarebbe potuto derivare loro dalla prosecuzione della loro crescita in quel contesto familiare nocivo) riscontrava l’urgente necessità di affidamento ai Servizi sociali e collocazione temporanea dei minori in una struttura terapeutico assistenziale.
La Corte Suprema rigettava, con l’indicata pronuncia, il ricorso della madre dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale.

