LA DURATA DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO
28/04/2024IL CAMBIO DI RESIDENZA IN CASO DI SEPARAZIONE PERSONALE
12/05/2024Quali sono i diritti dei nonni nei confronti dei loro nipoti e i correlativi diritti dei nipoti minorenni nei confronti dei loro nonni?
Come vengono tutelati avanti l’Autorità Giudiziaria? La recente riforma Cartabia ha portato innovazioni sul punto? E se sì, come sono state recepite ed applicate in giurisprudenza?
La convenzione internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989 ratificata in Italia con l. n. 176/1991 stabilisce all’art. 3 che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
La legge pone quindi quale parametro decisivo il preminente interesse del minore in qualsiasi procedura e provvedimento che lo riguardi.
Per quanto concerne il rapporto tra i minori e i loro nonni, a livello di norme interne di stampo codicistico, è l’art. 317-bis c.c. a tutelare il diritto dei nonni a mantenere un rapporto significativo con i loro discendenti minorenni (ossia i nipoti di ogni grado) e il correlativo diritto di quest’ultimi a conservare tale rapporto importante per la loro crescita equilibrata e serena.
Quando questo diritto viene ostacolato, o addirittura impedito o negato, i nonni possono far ricorso al Tribunale per i Minorenni competente per territorio, cioè quello del luogo di residenza abituale del/i minore/i per ottenerne il riconoscimento e/o il ripristino.
La l. Cartabia ha introdotto l’art. 473-bis.4 c.p.c. quanto al diritto del minore di essere ascoltato anche in rapporto al proprio diritto di frequentazione degli ascendenti diversi dai genitori.
Il minore di 12 anni, o di età inferiore qualora capace di discernimento, deve essere ascoltato e considerato nelle proprie opinioni in rapporto alla sua età e grado di maturità dal Giudice ogni volta che vi è contrasto tra i genitori anche sul punto e il magistrato debba adottare provvedimenti che lo riguardano. Dai 14 anni compiuti il minore può esprimere la propria volontà e deve essere informato sulla sua possibilità di nomina di un curatore speciale.
Ciò anche nella ipotesi in cui il/i genitore/i non sia d’accordo nel conservare la frequentazione dei suoi/loro figli/o con i suoi/loro ascendenti.
E’ possibile per il Giudice non procedere all’ascolto solo in casi tassativamente elencati: quando questo è in contrasto con l’interesse del minore, quando è manifestamente superfluo, quando il minore è impossibilitato per problematiche fisiche o psichiche oppure quando non vuole essere ascoltato.
Nonostante la legge di riforma Cartabia sia di piuttosto recente entrata in vigore (28/2/2023) dal 1-3-2023 si sono registrate nella giurisprudenza di merito già le prime applicazioni di un ampliamento di tutela riservato agli ascendenti che ci occupano.
Si segnala un recente provvedimento del Tribunale di Brescia, ordinanza del 7-2-2024, il quale ha riconosciuto che nel rito unitario del procedimento del diritto di famiglia è possibile l’intervento volontario de/li nonno/i, quale/i terzo/i ex art. 473 bis.20 c.p.c., con le modalità previste dal medesimo articolo .16 c.p.c., entro il termine stabilito per la costituzione della parte convenuta, salvo che compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.
Il Tribunale lombardo ha infatti ammesso, qualificandolo come volontario principale, l’intervento dei nonni, che richiedevano l’affidamento dei nipoti, in un procedimento avente ad oggetto la domanda congiunta di separazione e divorzio tra i genitori.
Dal 1-3-2023 i nonni quindi possono intervenire – nell’ottica del concentramento delle tutele e di economia processuale – in un procedimento di separazione, divorzio o cessazione della convivenza fra partners, anche congiunto, in quanto titolari di un diritto obiettivamente connesso alle posizioni giuridiche già dedotte in causa, facendole valere nei confronti di tutte le parti o di alcune soltanto di esse (intervento principale), ovvero anche solo limitandosi a sostenere le ragioni di una delle parti, aderendovi (intervento adesivo).
Ciò non era possibile prima della legge di riforma effettuata con il d.lgs. 149/2022: il diritto autonomo dei nonni ad intervenire ai sensi dell’art. 317 bis c.c. a tutela del proprio rapporto con i nipoti era tutelabile processualmente solo tramite autonomo ricorso al tribunale per i minorenni competente con il quale potevano sollecitare, anche tramite intervento volontario, la pronuncia di provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale, essendo questo un diritto correlato alle questioni concernenti l’affidamento oggetto dei procedimenti separativi.
In questo senso la legge di riforma Cartabia risulta avere ampliato la tutela del diritto degli ascendenti di grado più lontano e dei loro nipoti minorenni.