ESIGENZA ABITATIVA DELLA PROLE NEL MANTENIMENTO ORDINARIO SE DIFETTA ASSEGNAZIONE
03/05/2026La Corte di Cassazione prende posizione sul contrasto tra la libertà di scelta di ogni individuo, ancorché rivesta un ruolo genitoriale, di sottoporsi o meno a percorsi e trattamenti psicoterapeutici e il dovere di tutela della prole – rientrante nel superiore ordine pubblico – esercitabile tramite assunzione da parte dell’organo giudicante anche d’ufficio di misure a sua tutela da prescriversi ai genitori.
Nel caso concreto valutato in sede di legittimità, trattasi, quale Ufficio giudiziario, del Tribunale per i minorenni, adito ex art. 333 c.c. per la decadenza dalla responsabilità genitoriale, il quale aveva assunto provvedimenti impositivi dei suddetti percorsi e trattamenti ai genitori a tutela del minore che si assumeva essere stato da loro leso.
Con la pronuncia adottata, la n. 3292 del 14 febbraio 2026, la Corte Suprema ha stabilito che “in tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., è illegittima la prescrizione, imposta al genitore, di un percorso di psicoterapia individuale o di una psicoterapia del profondo, anche se sorretta dall’intento di favorire il recupero del rapporto con i figli, poiché tale misura, pur se ritenuta non vincolante, determina comunque un condizionamento incompatibile con gli artt. 13 e 32 comma 2 Cost., essa, infatti, non integra una prescrizione diretta a tutelare il minore da condotte pregiudizievoli, ma attiene a una scelta rimessa all’autodeterminazione personale del genitore”.
E’ bene ricordare, infatti, che il provvedimento ablativo non integra affatto una sanzione contro i genitori che con le loro azioni e/o omissioni non abbiano adempiuto ai doveri ed obblighi connessi alla loro funzione genitoriale, dovendosi nell’adozione di esso ravvisare, meramente, una misura di tutela dei figli minori.
Per potersi pronunciare quale extrema ratio la decadenza deve essersi cagionato da parte del/i genitore/i un consistente danno al minore. Quanto occorre sia provato in causa è che il/la bambino/a sia stato/a effettivamente leso/a in maniera grave dal comportamento del/dei genitore/i. e, in caso non si adotti il provvedimento de quo ad impedirlo, potenzialmente possa ancora esserlo.
La pronuncia ablativa è infatti esplicitamente connotata da residualità: la decisione di decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere presa solo quando tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge non siano sufficienti e/o si manifestino come inadeguati a tutelare l’interesse della prole – di norma ritenuto superiore – a crescere nella propria famiglia nucleare e solo dopo che si siano attentamente valutate tutte le possibilità di recupero delle capacità genitoriali (Cass. Civ. n. 29814/2023 confermata da Cass. Civ. n. 27171/2024).
Infatti, nei casi in cui non vi sia un concreto pregiudizio per il minore, non è sufficiente ai fini della pronuncia di decadenza che i genitori abbiano trascurato o violato i doveri connessi alla loro funzione, atteso che la ratio del provvedimento ablativo risiede nella tutela degli interessi della prole ex se pregiudicata dall’essere allontanata dalle figure genitoriali.
Si riafferma quindi anche in altre pronunce (v. Cass. Civ. n. 1671/2026) che tale pregiudizio non solo deve sussistere, ma deve essere anche ritenuto grave, almeno superiore a quello che il minore patirebbe dall’essere allontanato dalla propria famiglia nucleare, quindi non può essere dato per implicito nell’accertata violazione od abuso dei doveri genitoriali.
L’istruttoria deve basarsi sulla specifica analisi di fatti concreti ed attuali, sulla valutazione del danno grave patito e potenziale sul minore e su come il pregiudizio stesso abbia inciso sul di lui benessere psico-fisico. Per poter infine pronunciarsi decadenza, l’accertamento deve essere svolto in modo preciso e rigoroso.

