DIVORZIO: LA NASCITA DI UN ALTRO FIGLIO NON DA’ AUTOMATICO DIRITTO ALLA REVISIONE
10/03/2026Con la pronuncia n. 5656 del 12 marzo 2026 la prima sezione civile della Suprema Corte ha rimesso al Primo Presidente per valutare la rimessione al vaglio delle Sezioni Unite di una questione riguardante la possibile estensione analogica al riconoscimento del figlio nato all’estero da madre surrogata del modello legislativo previsto per il riconoscimento dei figli incestuosi.
La costituzione dello status filiationis di questi ultimi si sorregge sul combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c.
Il primo articolo rubricato “Autorizzazione al riconoscimento” stabilisce che “il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e della necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice”.
Il secondo rubricato “Autorizzazione all’azione” sancisce che “Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’art. 251 cc.”
La corte di legittimità ha rilevato che la vicenda del figlio che sia nato da due genitori consanguinei è, nei fatti, assai contigua al figlio nato mediante pratica di gestazione in sostituzione.
Prima di tutto entrambe le condotte di procreazione hanno rilievo penale, inoltre entrambe richiedono sia attuato un bilanciamento di interessi molto rigoroso nella definizione dei diritti del minore così nato.
Da un lato infatti si pone l’esigenza di tutela del superiore interesse della prole e di non discriminazione tra figli, quale che sia la loro origine, dall’altro l’univoca riprovevolezza morale della condotta procreativa nel caso dei figli incestuosi e la contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale per quanto riguarda i figli di madre surrogata.
In questi ultimi due casi occorre contemperare i principi di ordine pubblico che ostano ad un riconoscimento automatico dello status di figlio con l’inadeguatezza dello stato attuale della legislazione che non salvaguarda a sufficienza i diritti del figlio, posto che l’adozione in casi particolari non prevede suoi atti di impulso nell’accertamento della genitorialità e contrasta con l’unicità dello status di figlio che trova applicazione anche nei casi con profili di illegalità suindicati.
Questo il motivo per cui – per superare le perduranti criticità che il modello adottivo attuale porta con sé in quanto impedisce al figlio di richiedere/rimuovere lo status – si è proceduto alla rimessione della questione della costituzione dello status filiationis della prole nata da maternità surrogate alle Sezioni Unite con la pronuncia n. 5656/2026.

