MANCATO RISPETTO DEL PROTOCOLLO SULLE SPESE STRAORDINARIE E NULLITA’ DEL PRECETTO
01/06/2026Nel nostro ordinamento lo status di figlio, normato sia dal codice civile che da successive leggi speciali, si acquisisce tramite più istituti giuridici, quali la filiazione legittima, la filiazione naturale, l’adozione, la procreazione medicalmente assistita, il contenzioso costitutivo della filiazione.
Quanto alla normativa speciale, degne di nota sono soprattutto la l. n. 219/2012 e il d. lgs. n. 154/2013 (conosciuto altresì come decreto legislativo di riforma della filiazione), che hanno fatto cadere ogni disuguaglianza tra figli e consacrato il pari trattamento di figli legittimi e naturali, con modifiche intervenute altresì a livello codicistico.
il figlio nato fuori dal matrimonio, che sia stato riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio è automaticamente riconosciuto come figlio della coppia di genitori coniugati ed è ora parificato al figlio nato nel matrimonio, del quale vanta i medesimi diritti.
Il riconoscimento ex artt. 250 e 254 c.c. è l’atto con cui il genitore, singolarmente o insieme all’altro genitore, dichiara formalmente la propria paternità o maternità attraverso: a) l’atto di nascita b) un atto pubblico successivo c) il testamento.
Esso fa sorgere in capo al/i genitore/i che ha/nno riconosciuto il figlio tutti i diritti e i doveri derivanti dall’essere genitore/i (art. 258 c.c.).
Quando invece difettino legami biologici, l’acquisto dello status di figlio può avvenire attraverso l’adozione (l. n. 184/1983), la quale attribuisce all’adottato, la qualità giuridica di figlio dell’adottante, anche se il primo non sia stato generato dal secondo.
Essa è denominata “piena o legittimante” quando i soggetti adottati siano minori in stato di abbandono e conferisce loro lo status di figlio con effetti permanenti.
L’adozione “in casi particolari”. prevista ex art. 44 lett d. l. n. 184/83, disciplina l’adozione di minore da parte del coniuge/convivente del genitore biologico.
Costituisce precedente in tal senso la pronuncia 5 febbraio 2026 del Tribunale per i minorenni di Perugia, il quale ha stabilito – previa verifica del superiore interesse dell’adottando (figlio minore biologico della sola madre e mai riconosciuto dal proprio padre biologico), il quale nella fattispecie aveva instaurato con il padre “sociale” ed figlio biologico avuto dalla coppia di partners un legame affettivo solido e continuativo, meritevoli di protezione secondo l’Ufficio giudicante.
Il Tribunale minorile umbro infatti ha consentito che il convivente della madre potesse adottarne il figlio avente solo con lei legami genetici, nonostante la coppia avesse nelle more – dopo una decina di anni trascorsi insieme – cessato la propria convivenza e gli ex vivessero già in case separate. Il Tribunale ha stabilito anche che i due fratelli potessero recarsi dal padre insieme nei giorni in cui quest’ultimo era stabilito potesse vedere il figlio biologico in affidamento condiviso.
Per terminare l’excursus sui modi di acquisizione dello status di figlio, si accenna alla procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge n. 40/2004 che, anche in assenza di un legame genetico, sancisce che il figlio nato attraverso queste tecniche acquisisce tale status nei confronti di coloro che hanno prestato il consenso a sottoporsi alle medesime.
Quando invece l’acquisto dello status di figlio avvenga per il tramite di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, le azioni che lo prevedono hanno il fine di:
– accertare la paternità o maternità naturale (art. 269 c.c.): se uno dei due genitori non effettua volontariamente il riconoscimento, l’altro può agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere una sentenza che lo dichiari giudizialmente.
– impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.): l’azione può essere proposta da parte dell’autore del riconoscimento, dal soggetto riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse. E’ imprescrittibile se proposta dal figlio, soggiace a termini di decadenza, ove sia proposta dagli altri legittimati.
– contestare lo status di figlio nato nel matrimonio (art. 243-bis c.c.): se si ritiene che non sussista rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
Lo status di figlio è pertanto acquisibile e meritevole di tutela, secondo il nostro ordinamento, sia in presenza, che in assenza di legami genetici tra lo stesso e il/i genitore/i.

