SACRIFICIO DELLA CARRIERA PROFESSIONALE E DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE
22/06/2026Nella regolamentazione delle crisi di coppie con prole il giudice adotta i provvedimenti in favore dei minori in base alla rispondenza al loro primario interesse, fra cui quello alla bigenitorialità, principio in base al quale legalmente si presume fino a prova contraria che il minore abbia il diritto di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, ancorché questi ultimi cessino la convivenza fra loro.
Recita infatti l’art. 337 ter c.c. “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
L’affidamento condiviso è la norma, mentre gli altri regimi di affidamento dei minori si applicano in casi eccezionali, nei casi, cioè, in cui l’affidamento condiviso, in concreto, non rispecchi l’interesse della prole. In questi casi, assunte prima tutte le prove necessarie, il diritto alla bigenitorialità può essere disatteso con provvedimento motivato.
Un ricorrente motivo di deroga al principio di bigenitorialità da parte dei giudici di merito è quando si riscontri e si accerti, con un accertamento che può dirsi legittimo solo dopo avere adeguatamente indagato sui motivi del rifiuto opposto dal figlio alla frequentazione del genitore c.d. alienato: v. sul punto la pronuncia n. 6961/2022 della Corte Suprema), una PAS o sindrome di alienazione parentale, ovverosia quando vi siano da parte di uno dei genitori condotte dirette ad alienare moralmente o materialmente la prole dall’altro genitore e ciò in quanto una componente chiave nella valutazione dei criteri di idoneità genitoriale è la capacità dei genitori di mantenere e proteggere il rapporto del/i figli/o con l’altro genitore.
Per un esempio concreto di quanto sopra si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 20033 del 15 giugno 2026, che ha confermato la legittimità del provvedimento con cui la Corte distrettuale siciliana aveva revocato il precedente affidamento e collocamento dei figli che in primo grado il Tribunale di Ragusa aveva disposto rispettivamente condiviso e presso la madre, modificandolo in affidamento esclusivo e collocazione della prole medesima presso il padre.
Tale decisione è stata presa nonostante l’ascolto del figlio dodicenne e a dispetto del fatto che questi avesse dichiarato di volere rimanere a vivere con la madre, poiché – la Corte ha rilevato – “le dichiarazioni rese dal minore vanno vagliate in maniera complessiva e non atomistica, unitamente a tutti gli altri fattori per determinare il concreto interesse del minore”.
Pertanto “ove siano rilevate carenze nella sfera psicologica-relazionale (rapporto simbiotico e possessivo, manipolazione e strumentalizzazione del minore, parentificazione e adultizzazione), a carico della genitrice, identificate – tramite le consulenze svolte in corso di causa – come la causa principale del disagio del minore, schiacciato dal conflitto di lealtà con la madre e “trasformato in un alleato nel conflitto contro il padre” si è davanti ad un genitore che agisce in modo disfunzionale altamente pregiudizievole, esercitando un controllo psicologico invalidante che si pone in netto contrasto con il sistema legale e il diritto del minore alla bigenitorialità.

