ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI ANCHE PER IL FIGLIO MINORE DELL’EX
04/06/2026In sede di divorzio il coniuge che formuli la relativa domanda e comprovi di essere privo delle risorse necessarie a vivere in modo dignitoso oltre che di essere impossibilitato a procurarsele per ragioni oggettive ha diritto ad un assegno ai sensi dell’art. 5 l. 898/70 nei casi in cui l’altro coniuge abbia le risorse economico-patrimoniali necessarie a provvedervi.
La misura di esso dovrà essere “adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive” (Cass. 07/12/2021, n. 38928; Cass. 08/09/2021, n. 24250).
Ma cosa accade se in sede di separazione il coniuge con maggiori risorse abbia già donato la sua quota parte di immobile comune al coniuge più bisognoso? L’erogazione in tale precedente sede assume valenza solutoria e quindi la donazione costituisce impedimento al successivo riconoscimento di assegno divorzile oppure quest’ultimo, se il coniuge istante comprova di averne i requisiti, può essere comunque riconosciuto?
Con l’ordinanza n. 15986 del 15/6/2025 la Corte Suprema aveva affermato che ove non ricorra la funzione perequativo-compensativa di tale assegno, esso può essere comunque riconosciuto come dovuto in soddisfacimento, con carattere di prevalenza, della sola funzione assistenziale, presupposto che ricorre in presenza di un’effettiva e concreta non autosufficienza economica del coniuge avente diritto, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, e la quantificazione dell’assegno dovrà avvenire con gli opportuni adattamenti del caso in base agli apporti ricevuti o goduti dal coniuge onerando.
Con la pronuncia n. 13152 del 7 maggio 2026 la Corte Suprema ha affrontato il caso in cui una moglie era stata destinataria in sede separativa della donazione della metà dell’immobile cointestato con il coniuge, poi lo aveva alienato a sua volta, però destinando al figlio il ricavato della vendita per l’acquisto di una sua abitazione. All’atto del divorzio, ella, che non aveva mai studiato, né lavorato nel corso del matrimonio, dedicandosi alla famiglia, si trovava oramai ultrasessantenne priva di attività in una zona ad alto tasso di disoccupazione.
La Corte di legittimità, disattendendo le istanze del marito che sosteneva di avere già provveduto in corso di separazione con funzione solutoria/transattiva a sufficiente erogazione nei confronti della consorte (la qual affermazione era peraltro disattesa anche dal riconoscimento ivi di assegno di mantenimento mensile ex art. 156 c.c. alla coniuge) ha riconosciuto l’assegno divorzile alla moglie, valorizzando l’aspetto assistenziale in maniera prevalente.
Gli Ermellini hanno ribadito che i requisiti per l’assegno divorzile sono da valutarsi in concreto hic et nunc all’atto della pronuncia di divorzio e che le attribuzioni patrimoniali effettuate in sede di separazione non possono avere alcuna efficacia preclusiva di tale erogazione ex art. 5 l. n. 898/70.

