REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE ALL’EX CHE RIFIUTA OPPORTUNITA’ LAVORATIVA CONCRETA
09/06/2026Secondo la giurisprudenza più recente, che si fonda sul nuovo principio di auto-responsabilità ed autodeterminazione del figlio divenuto adulto, spetta al figlio maggiorenne che lo richieda dimostrare che può ancora vantare il diritto al proprio mantenimento da parte dei genitori, apparendo risalente e superato ormai dal 2016 l’orientamento precedente che prevedeva che spettasse al genitore obbligato ad erogarlo dimostrare il difetto di un tale diritto in capo alla prole istante.
Ciò comportava, in passato, una vera e propria “probatio diabolica” in capo al soggetto obbligato, in quanto era oggettivamente difficoltoso per un genitore non convivente comprovare circostanze relative alla prole di cui spesso neppure era a conoscenza.
L’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è ora, invece, a carico del richiedente l’assegno, che dovrà dimostrare di aver personalmente profuso ogni possibile impegno riguardo alla propria preparazione professionale o nella ricerca di un’occupazione lavorativa, pur non riuscendo ad ottenere un risultato positivo.
Ancorché ancora ad oggi si possa escludere che il raggiungimento della maggiore età del/la ragazzo/a comporti l’automatica cessazione del mantenimento a lui/lei destinato, nella nuova ottica (v. pronunce nn. 26875/2023, 2259/2024 e n. 8240/2024 della Suprema Corte) il parametro di riferimento che ha assunto centralità è quello dell’età raggiunta dalla prole istante, così da potersi escludere – con l’aumentare degli anni – che l’obbligo di mantenerla si protragga irragionevolmente oltre misura.
Il figlio maggiorenne adulto ora è già presuntivamente ritenuto non destinatario del mantenimento, motivo per cui per mantenerlo il soggetto istante dovrà dare dare prova concreta del contrario, ovvero di averne ancora diritto, allorché si valuti la cessazione dell’obbligo di mantenimento di cui gode, con inversione della regola generale dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. che di norma prima gravava su chi formulava la domanda di dismissione/non riconoscimento dell’obbligo.
La prova che il figlio adulto dovrà fornire verte su:
– il difetto di indipendenza economica
– le circostanze, soggettive ed oggettive, che rendano giustificato il suo mancato reperimento di una collocazione lavorativa che lo renda autonomo nonostante l’età anagrafica raggiunta
salva sempre la sua facoltà di richiedere ed eventualmente ottenere un assegno alimentare o altri sussidi assistenziali quando ne ricorrano i requisiti relativi.
Il nuovo orientamento che rende non più giustificato un mantenimento “ad libitum” del figlio adulto, secondo gli Ermellini è in applicazione della c.d. funzione educativa del mantenimento, per cui il figlio che abbia raggiunto un’età adulta è chiamato a concretamente attivarsi nella ricerca di un’occupazione contemperando le sue aspirazioni con il mercato del lavoro e con le condizioni economiche dei genitori.
Nella pronuncia n. 17783 del 4 giugno 2026 la Suprema Corte, decidendo di negare la protrazione del diritto al mantenimento di un figlio di genitori divorziati, il quale nonostante l’età raggiunta e la spendita del titolo professionale conseguito nel mondo del lavoro ancora si trovava privo di un’occupazione lavorativa stabile o comunque idonea a renderlo autonomo economicamente, ha specificato che “la capacità di mantenersi e l’attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio, anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicché è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro”.

