ASSEGNO DIVORZILE ANCHE ALL’EX DONATARIO DI IMMOBILE IN SEPARAZIONE
06/06/2026Se in sede di divorzio sia stata prevista la corresponsione di un assegno divorzile all’ex coniuge, quest’ultimo conserva il diritto a percepire tale assegno anche in caso successivamente si rifiuti di accogliere una proposta di lavoro concreta e potenzialmente redditizia oppure tale rifiuto costituisce circostanza sopravvenuta idonea a comportare la perdita del diritto all’assegno in sede di modifica delle condizioni ex art. 9 l. n. 898/70?
Il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità pare orientato a valutare in maniera sempre più pregnante e nella sua globalità la situazione oggettiva dell’ex coniuge beneficiario all’assegno divorzile, valutando l’incidenza di tutti i fatti sopravvenuti e comprovati sul complessivo assetto patrimoniale valutato in sede di giudizio di divorzio (v. ad es. sentenza della Cass. Civ. 2 luglio 2021 n. 18777 in caso di consistente eredità pervenuta al beneficiario dell’assegno divorzile).
L’accertamento di uno squilibrio economico patrimoniale tra le parti costituisce il presupposto necessario per l’accertamento del diritto e il conseguente eventuale riconoscimento dell’assegno divorzile (v. Cass Civ. n. 3464/2022), tuttavia – in sede di modifica delle condizioni sulla base delle circostanze verificatesi posteriormente – lo squilibrio rileva non solo quando si verifichi nel concreto, determinando un effettiva modificazione dell’assetto inter partes precedentemente considerato e da riequilibrare ex post, ma anche quando la circostanza concreta, valutata come rilevante sull’equilibrio stesso, sia anche solo potenzialmente idonea a minarlo o variarlo.
Centrale è ora, infatti, l’autonomia del singolo beneficiario dell’assegno, di cui vengono valutate auto-responsabilità e autodeterminazione, che hanno fatto progressivamente perdere di centralità il riferimento alla passata convivenza matrimoniale.
A sorreggere il nuovo orientamento giurisprudenziale è la volontà di impedire che il coniuge destinatario dell’assegno possa continuare a godere di tale beneficio qualora o non ne abbia più la necessità e sia autonomamente in grado di mantenersi date le circostanze, anche sopravvenute quali, donazioni, eredità o lasciti di altro genere, oppure assuma un atteggiamento “parassitario”, rifiutando ingiustificatamente offerte concrete e circostanziate idonee, anche solo potenzialmente, a procurargli o ad incrementarne il reddito.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15650 del 22 maggio 2026, stabilendo che “in tema di revisione dell’assegno divorzile, il rifiuto ingiustificato di una concreta offerta lavorativa, sopravvenuto rispetto alla decisione attributiva dell’assegno, integra un giustificato motivo sopravvenuto, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 898 del 1970, quando sia idoneo ad incidere, anche in chiave prognostica, sulle condizioni economico patrimoniali dell’avente diritto e su quelle dell’obbligato”.
“La modifica delle condizioni di divorzio in punto di assegno divorzile può essere richiesta non solo in presenza di una sopravvenuta modificazione delle condizioni economiche delle parti, ma anche quando il coniuge beneficiario perseveri, senza valido motivo, nel non rendersi economicamente autonomo, nonostante la giovane età, il buono stato di salute e la concreta capacità lavorativa; tale condotta rinunciataria contrasta con i principi di autodeterminazione e auto-responsabilità che informano i doveri post-coniugali.”.

