ANCHE IL PERIODO DI CONVIVENZA PREMATRIMONIALE RILEVA AI FINI DELLA REVERSIBILITA’
29/05/2026Come si differenziano le spese ordinarie da quelle straordinarie per i figli? I criteri di differenziazione tra l’una e l’altra erogazione si possono individuare a vari livelli, in primis quello ontologico.
Secondo la Corte Suprema, quanto allo loro essenza, le spese straordinarie sono quelle “non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter comma 4 c.c.”.
Quando le spese extra assegno siano in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, infatti, per la loro rilevante entità, se non fossero intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, lederebbero il principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale.
Il carattere della straordinarietà viene attribuito di conseguenza a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale).” (Cass. Civ. n. 7169/2024) avvenuta in sede di determinazione pattizia o giudiziale delle condizioni conseguenti la crisi di coppia.
Un’altra distinzione delle spese straordinarie per la prole rispetto a quelle ordinarie attiene alla modalità di corresponsione, in quanto mentre queste ultime rientrano nell’assegno mensile periodico anticipato corrisposto con cadenza mensile al genitore collocatario nella misura preventivamente liquidata, le prime necessitano, allorquando corrisposte, di ulteriore erogazione ad hoc di ciascun genitore in base alla propria quota di spettanza.
Quando il genitore che ne deve il rimborso all’altro, il quale le abbia anticipate anche per l’altrui quota non le rifonde, il genitore che abbia maturato tale credito può procedere a recuperarlo tramite esecuzione forzata.
Con la pronuncia n. 22522/2025 del 4 agosto 2025 la Corte Suprema aveva già stabilito come i genitori dovessero comportarsi per il recupero di spese, non corrisposte, nei casi in cui sussisteva un previo accordo tra gli stessi e risultasse necessario documentare in precetto che tale accordo fosse intervenuto e, invece, quando le spese straordinarie prescindevano da accordi precedenti fra i genitori.
Quando le spese erano state sottoposte ad un previo accordo, risultava necessario prima inviare una comunicazione all’altro genitore esplicando a quest’ultimo caratteri ed entità della spesa indicando in maniera contestuale a quest’ultimo congruo termine per rispondere in merito. La spesa si considerava approvata, scaduto il termine concesso, salvo non pervenisse dall’altro espresso dissenso in merito entro il termine.
Nel caso, invece, di spese che prescindevano da previo accordo occorreva allegare la documentazione della spesa effettuata al precetto o, in alternativa, almeno fornire disponibilità della stessa con indicazione di luogo, ad esempio lo studio del legale, in cui la parte precettata potesse recarsi per visionarne gli originali.
Per un precedente di merito, si fa riferimento alla pronuncia n. 2614 del 28 aprile 2026, in cui il Tribunale di Bari decide su una opposizione all’esecuzione per il recupero di spese straordinarie necessitanti previo consenso basata su titolo separativo con esplicito richiamo, al suo interno, del Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale competente adito, il quale indica espressamente talune spese in cui il consenso è sempre richiesto e altre spese in cui è meramente auspicabile.
Il Tribunale pugliese, ritenuto che la parte creditrice opposta non aveva dato prova, né della richiesta di consenso all’altro, né che il consenso stesso si fosse tacitamente formato, riguardo a spese che invece dovevano essere previamente autorizzate, conclude che il mancato rispetto delle regole procedurali intrinseche all’accordo di separazione pattizio avesse impedito la formazione del credito agito esecutivamente.
La pronuncia di merito indicata tutela il principio di leale cooperazione fra i genitori separati e fornisce esempio di come le iniziative economiche non aventi tale carattere che possano creare ripercussioni economicamente negative sull’altro genitore rimangano prive di tutela. Infatti il credito agito in executivis viene dichiarato inesigibile dall’Ufficio, travolgendo il precetto, di conseguenza dichiarato nullo ed inefficace.

