IRRILEVANZA DELLE ELARGIZIONI DEI FAMILIARI DI ORIGINE SUL REDDITO DELL’OBBLIGATO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
30/06/2026Con l’ordinanza n. 21139 del 22 giugno 2026 la Corte di legittimità torna sulla questione della ripetibilità o meno degli assegni di mantenimento già versati – nella fattispecie per prole maggiorenne – in esecuzione di un pregresso provvedimento di separazione, allorché per tale diritto al mantenimento sia successivamente accertata la riduzione della misura originaria per carenza ab origine dei presupposti di essa.
Gli Ermellini avevano stabilito con la pronuncia n. 32914/2022 a Sezioni Unite che, poiché non esisteva nell’ordinamento una norma che statuisse espressamente sulla irripetibilità, il successivo provvedimento modificativo della pronuncia avesse efficacia caducante e sostitutiva ab origine del primo secondo le norme generali del processo civile, senza che tale effetto fosse impedito dalla disciplina sostanziale in materia di alimenti.
La Corte Suprema aveva assunto tale decisione dopo essere stata invitata ad un responso su due quesiti:
1) se nella disciplina processuale civile fosse o meno desumibile un principio generale di irripetibilità delle somme versate ai soggetti deboli, intendendosi come tali i figli e/o il coniuge privo di o con minori risorse economico-patrimoniali;
2) se la natura dell’assegno di mantenimento fosse da ritenersi alimentare o para-alimentare e quindi, in difetto di espresse disposizioni normative, la sua irripetibilità potesse ricavarsi dalla complessiva disciplina sostanziale, nel codice civile e nella costituzione, in materia di alimenti.
La decisione della Corte Suprema aveva dato con la propria pronuncia a Sezioni Unite il “giusto rilievo” alle esigenze “equitative-solidaristiche” che dipendono dalla “peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia” “anche nelle situazioni di crisi della unione”, temperando la generale operatività della regola civilistica della ripetizione di indebito (articolo 2033 cod. civ.).
Da tali premesse, se non è stata tratta una regola di “automatica irripetibilità delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento”, si è reputato di effettuare comunque un “necessario bilanciamento” a tutela dei soggetti deboli presumendo anche che le maggiori somme versate “siano state comunque (in atto o in potenza) consumate” per il fine stabilito e che le somme non dovessero perciò essere restituite.
Secondo il principio di diritto infine enucleato quindi sussisteva la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove risultasse accertata l’insussistenza “ab origine” dei presupposti, ma con gli elencati contemperamenti richiesti ratione materiae.
Con la richiamata ordinanza del 2026 la Corte Suprema ribadisce
quanto statuito anche dalla pronuncia n. 3659/2020: “l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare , che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”.
Nella fattispecie di cui alla pronuncia n. 21139/2026, la Corte di legittimità ha invece rilevato la natura sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento, già versato, per la prole maggiorenne e il conseguente necessario contemperamento, da operarsi a superiore tutela di tale soggetto debole, tra la normale retroattività della domanda di riduzione per carenza dei presupposti originari alla data della domanda con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità del mantenimento, ritenuto sostanzialmente di natura alimentare.

