LIMITI AL POTERE DEL GIUDICE MINORILE DI IMPORRE PERCORSI PSICOTERAPEUTICI AI GENITORI
16/05/2026Sovente accade che i coniugi durante la convivenza matrimoniale abbiano uno o più conti correnti cointestati destinati ad assolvere alle esigenze del nucleo famigliare. Quando interviene la separazione personale fra i due contribuenti come si determina la somma risultante a relativo/o saldo/i, in proporzione ai singoli conferimenti effettuati e alla loro entità effettiva oppure per la metà aritmetica come emergente dal contratto bancario di conto corrente in cointestazione?
Quest’ultima costituisce una presunzione semplice, che può essere superata dando la prova concreta del diverso apporto conferito da uno dei coniugi in maggiore o totale misura, determinandosi in tal modo il superamento della presunzione di comproprietà in parti uguali del denaro in giacenza. (v. la pronuncia n. 4838/2021 della Corte di legittimità: “la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi” e solo in tal caso, quindi, “si deve escludere che l’altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo”.
Secondo le norme processuali poi, in giudizio è onere di colui che sostenga la pertinenza esclusiva o maggioritaria delle somme giacenti sul conto dimostrare che il conto corrente sia stato alimentato dal suo esclusivo o superiore apporto. Ove risulti soccombente su tale punto, soccomberà inevitabilmente anche nel preteso diritto alla restituzione delle somme prelevate dall’altro (v. ordinanza n. 28772/2023 della Corte di Cassazione Civile).
Con la sentenza n. 34726 del 16 maggio 2026 la Corte di Cassazione si è espressa sulla pretesa restitutoria ai sensi dell’art. 2041 c.c. promossa da un coniuge per ottenere la restituzione dall’altro di somme a suo dire indebitamente prelevate in eccesso dal conto corrente comune, sancendone l’inaccoglibilità e sostenendo che in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale, in quanto concorrenti a perseguire un progetto di vita comune, si presumono effettuate ai sensi dell’art. 143 c.c. in esecuzione del medesimo e sono pertanto irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa. Ne consegue che il coniuge che agisca per la loro ripetizione sostenendo un arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c. dovrà provare in giudizio una causa diversa (ad es. un mutuo) o che l’apporto complessivo nel conto comune risulti – per entità e/o destinazione – sproporzionato e inadeguato in rapporto alle proprie sostanze e capacità di reddito, senza che a tal fine rilevi la mera sproporzione dei rispettivi apporti e/o la dimostrazione in concreto di una superiorità quantitativa degli esborsi effettuati rispetto a quelli sopportati dall’altro coniuge.

