SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
05/07/2026Se una coppia di coniugi, nello stabilire l’indirizzo della vita familiare, concordi di stabilire la residenza coniugale in immobile di proprietà di uno dei due e in seguito il coniuge titolare alieni la casa, che a ciò risultava deputata, violando quanto concordato, l’accordo preso è suscettibile di essere eseguito coattivamente?
E’ possibile o no in tal caso attivare la procedura prevista dall’art. 2932, I comma, c.c. secondo il quale “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”?
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 33389 del 21-12-2025 ha dato risposta negativa, ove difetti uno specifico obbligo di contrarre o comunque manchi una fonte negoziale o legale che imponga la costituzione di diritti reali.
La conseguenza che ne scaturisce è che non sia possibile pronunciare una sentenza costitutiva di diritto di uso o abitazione su un immobile di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, ancorché inosservante degli obblighi matrimoniali. Tale inosservanza rileverà solo sul piano dei rapporti coniugali ed eventuale addebito della separazione e non si potrà invece genericamente invocare la violazione dei doveri matrimoniali e l’interesse dei minori, assumendoli come base della richiesta di costituzione di un diritto di uso o abitazione sull’immobile dell’altro coniuge, e, anche, dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
La Corte Suprema sottolinea nella richiamata pronuncia che l’incidenza sul diritto dominicale di uno dei coniugi è limitata:
– in sede di disgregazione della coppia, sono previsti i soli strumenti tipici previsti dall’ordinamento (v. art. 337 sexies c.c. che prevede l’assegnazione della sola residenza che abbia effettivamente costituito l’habitat della famiglia al coniuge collocatario dei minori all’interno di questa);
– post mortem del coniuge intestatario, l’art. 540 c.c., rubricato “Riserva a favore del coniuge”, prevede che “a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’art. 542 c.c. in caso di concorso con i figli.”.
“Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni” (art. 540 II comma c.c.).
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 22566 del 26-7-2023, per meglio definire in quali casi si applichi e in quali no l’articolo di cui sopra ha enucleato il seguente principio di diritto: “I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare”.

