SOSTEGNO ALLA CARRIERA LIBERO-PROFESSIONALE DEL CONIUGE E DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE
30/06/2026In sede di separazione personale il coniuge economicamente debole – quello che “non ha adeguati redditi propri” – avrà il diritto a percepire dall’altro coniuge, che sia dotato delle relative risorse, un assegno ai sensi dell’art. 156 c.c.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3354/2025 del 10-2-2025 ha stabilito che “grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall’art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo”.
Quanto alla misura di detto assegno la Corte Suprema ha statuito che “in tema di separazione personale dei coniugi l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”.
Nella pronuncia n. 16637 del 27 maggio 2026 gli Ermellini hanno poi chiarito anche che, ai fini della necessaria previa valutazione delle capacità contributive del soggetto chiamato a corrispondere il mantenimento, restano irrilevanti le elargizioni ricevute a titolo di liberalità da soggetti terzi (ad es. membri della famiglia d’origine del potenziale obbligato), anche quando le medesime si presentino come costanti e regolari nel corso del tempo.
Stante il carattere liberale e non obbligatorio di tale aiuto, rileva la Corte di legittimità, non si può infatti fondare su di esso il diritto al mantenimento dell’altro coniuge, posto che lo si fonderebbe su un elemento volatile, ossia su elargizioni a titolo di liberalità, le quali – ancorché sistematicamente ripetute – appaiono il frutto di una volontà revocabile in qualsiasi momento dal terzo, non vincolato a corrisponderle, e, quindi, non possono concorrere a costituire il reddito dell’obbligato ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 c.c.
E ciò a differenza degli incrementi patrimoniali che si verificano una tantum oppure della devoluzione a titolo ereditario, i quali accrescono il reddito o il patrimonio in via definitiva, e di cui invece – al contrario – il Giudice è chiamato a tenere conto.
Secondo gli Ermellini, quindi, la valutazione del reddito dell’obbligato richiede un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro che le elargizioni liberali collegate ad eventi incerti e soggetti all’arbitrio del terzo normalmente non conferiscono. Senza contare che nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte non era neppure stata considerata in sede di gravame e al momento della relativa pronuncia, la già intervenuta cessazione di tale elargizioni a favore del potenziale obbligato.

