LIMITI AL POTERE DI DINIEGO DELLE INDAGINI PATRIMONIALI DA PARTE DEL GIUDICE
14/04/2026Quando si parla di spese ordinarie per i figli e quando invece di spese di natura straordinaria? Le prime inglobate nell’assegno mensile periodico anticipato corrisposto con cadenza mensile al genitore collocatario nella misura preventivamente stabilita, le seconde necessitanti di ulteriore apposita erogazione da parte di entrambi i genitori secondo la propria quota di spettanza.
La Corte di legittimità per differenziare l’una dall’altra erogazione ha stabilito che “In tema di mantenimento dei figli costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter comma 4 c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale).” (Cass. Civ. n. 7169/2024).
Tradotto in parole semplici sono spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e che, rivelandosi imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con l’ordinarietà.
L’esame concreto su prevedibilità e ponderabilità va effettuato sulla singola spesa al tempo della determinazione del contributo e tali caratteristiche sono escluse quindi riguardo alle spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell’assegno.
Ne deriva che le spese scolastiche, medico-specialistiche e per attività sportive che possano definirsi sopravvenute, nel senso di imprevedibili quanto al loro ipotetico verificarsi, ed imponderabili quanto alla previsione del loro eventuale costo, al momento in cui sono sorte le determinazioni dei contributi rientrano tra le spese straordinarie.
Se il genitore che ne deve il rimborso all’altro che le ha integralmente anticipate anche per l’altrui quota non le rimborsa, il genitore che abbia maturato tale credito si trova costretto, per vederlo soddisfatto, a recuperarlo tramite esecuzione forzata.
Già con la sentenza n. 22522/2025 del 4 agosto 2025 la Corte Suprema aveva chiarito che ove vi fossero accordi consensuali tra i genitori in merito, quando le spese straordinarie erano sottoposte a preventivo accordo risultava necessario documentare che tale accordo fosse intervenuto, mentre negli altri casi in cui le spese fossero state sostenute a prescindere da accordi previi non risultava sufficiente, per escuterle, indicarle in precetto, bensì occorreva o allegare allo stesso il documento comprovante l’effettuazione dell’esborso oppure almeno dichiararsi disponibili nel precetto ad una pronta esibizione della documentazione attestante la previa anticipazione della spesa.
Quando le spese siano consensualmente state sottoposte ad un previo consenso, è necessario inviare una comunicazione all’altro genitore esplicando a quest’ultimo caratteri ed entità della spesa con contestuale comunicazione a quest’ultimo di un congruo termine per rispondere in merito. In assenza di dissenso espresso, la spesa si considera approvata., scaduto il termine concesso.
Nel caso di spese sottratte a previo accordo occorre allegare la documentazione della spesa al precetto o fornire disponibilità della stessa con indicazione di luogo, ad esempio lo studio del legale, per l’immediato reperimento dell’originale dei documenti da visionare da parte della parte precettata.
“La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall’autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi le spese sostenute dall’altro genitore, costituisce idoneo titolo esecutivo purché il genitore creditore abbia, per le spese che richiedono accordo, conseguito l’intesa con l’altro genitore, ovvero, per le spese mediche e scolastiche ordinarie, documentato l’effettiva sopravvenienza degli esborsi o almeno messo a disposizione la documentazione necessaria”.
Con la pronuncia n. 1772 del 26 gennaio 2026 la Suprema Corte torna sul tema, in particolare, approfondendo la questione sulla straordinarietà o meno delle spese per la baby-sitter e specifica che trattasi di spesa straordinaria quando risponda ad esigenze non programmabili o sopravvenute e non ad una organizzazione stabile della quotidianità del minore, pertanto il genitore che le anticipa, per ottenerne il rimborso, dovrà promuovere un separato giudizio provando che sono state effettivamente imprevedibili e rilevanti oltre che necessarie per la gestione dei figli.

