LA DURATA DEL MATRIMONIO PREVALE SUGLI ALTRI PARAMETRI NELLA SUDDIVISIONE DELLA REVERSIBILITA’
08/04/2026Come si perviene all’accertamento in concreto di eventuali entrate non dichiarate al fisco dalle parti e in che rapporto si pone il citato accertamento con la valutazione di eventuali contributi da erogarsi per il mantenimento dei membri della famiglia post disgregazione della convivenza?
E soprattutto quale valore di prova rivestono le dichiarazioni dei redditi da prodursi necessariamente in causa? Esse forniscono o no prova piena ed esaustiva dei redditi che risultano dichiarati?
Ogni reddito percepito dalle parti, anche quello che risulti sottratto alla sua denuncia fiscale, non solo può, ma deve essere considerato ai fini della valutazione del contributo da corrispondersi a favore dell’altro coniuge e/o per il mantenimento della prole convivente non economicamente autosufficiente (v. le pronunce Cass. Civ. n. 11504/2017 in sede di divorzio e anche n. 6103/2022 e n. 22616/2022) .
Gli Ermellini hanno chiarito che per la liquidazione di entrambi i contributi, per il coniuge debole e per i figli, l’accertamento del tenore di vita mantenuto dalla famiglia in corso di convivenza deve essere effettuato a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute e che, pertanto, a tal fine assumono rilievo e devono essere indagati pure i redditi occultati o comunque evasi.
Ne consegue il valore soltanto indiziario delle dichiarazioni dei redditi nella determinazione dell’assegno di mantenimento, le quali, nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario quali quelle in materia di famiglia, non sono vincolanti per il giudice, che nella sua valutazione discrezionale può quindi fondare il proprio convincimento anche su altre presunzioni e risultanze probatorie (v. Cass. Civ. n. 769/2018).
Ma come vi provvede il Giudice della famiglia e quali sono i limiti in cui incorre nell’esercizio dei propri poteri per pervenire alla valutazione necessaria e funzionale all’oggetto dei propri specifici accertamenti nei processi di separazione, divorzio o regolamentazione delle condizioni inerenti la prole di ex partners e procedimenti in loro modifica?
Per provvedere all’accertamento delle eventuali entrate non dichiarate e quindi non emergenti dalla documentazione fiscale delle parti l’ordinamento prevede strumenti processuali divenuti ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria. Infatti la l. di riforma “Cartabia” entrata in vigore il 28-2-2023 ha previsto la possibilità del giudice di ricorrere d’imperio a tali poteri, svincolandola dalle domande ed eccezioni svolte dalle parti nei propri atti e rendendola di portata generale, oltre ad avere ampliato e reso processualmente necessario a decorrere dall’atto introduttivo l’obbligo di documentazione delle sostanze economico-patrimoniali in capo alle parti (v. art. 473 bis n. 12 c.p.c.: sono necessariamente da allegarsi al ricorso: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, anche “b) la documentazione attestante la titolarità di beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.).
Antecedentemente alla riforma, solo a fronte di risultanze fiscali ritenute incomplete o inattendibili a seguito delle deduzioni in tal senso delle parti che avessero anche fornito un principio di prova delle loro contestazioni per poter operare in deroga alle regole generali sul riparto dell’onere della prova, il giudice poteva ricorrere ex officio alle indagini della polizia tributaria per giungere alla prova esaustiva sulla consistenza delle sostanze dei contendenti.
Sempre da tale riforma è stato introdotto l’art. 473-bis.2 c.p.c., rubricato “Poteri del giudice”, il quale dispone che ”con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti dei terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”.
L’attivazione di tale ultima indagine dal 1 marzo 2023 non è più subordinata alla preventiva contestazione – da parte di almeno una delle due parti in giudizio – inerente la posizione reddituale e patrimoniale dell’altra parte, ma è soggetta alla discrezionalità del Giudice in tutti gli ambiti processuali di natura civilistica riferiti a vicende che coinvolgono persone, minorenni e famiglie.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 6533 del 19 marzo 2026 in materia di divorzio e, nello specifico, di richiesto riconoscimento di assegno divorzile al coniuge ha addirittura stabilito limiti al diniego di indagini patrimoniali, potendosene per portato evincere che ove non sottostia a tali precisi limiti come identificati dalla Corte di legittimità il Giudice sia tenuto a disporre tali indagini ove vi sia istanza di parte e allegazione di fatti specifici e circostanziati idonei a porre in dubbio la completezza e veridicità della documentazione reddituale e patrimoniale prodotta da una delle parti, e non possa rigettare la richiesta di indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita limitandosi a richiamare il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’istante o una presunta conoscibilità delle consistenze economiche dell’altro coniuge.
La Corte Suprema nella pronuncia n. 6533/2026 traccia i confini entro i quali si deve muovere il Giudicante per correttamente adempiere al proprio eventuale provvedimento di diniego delle indagini nel suddetto caso, diniego che, per essere legittimo, “deve essere fondato su una motivata valutazione di superfluità dell’iniziativa istruttoria e di sufficienza degli elementi già acquisiti, non potendo altrimenti giustificarsi il rigetto delle domande o eccezioni che avrebbero potuto trovare conferma proprio attraverso l’esercizio dei poteri istruttori officiosi.”.

