IL RECUPERO COATTIVO DELLE SPESE STRAORDINARIE CONCORDATE E NON
21/04/2026Quando sussista una differenza fra le condizioni economico patrimoniali fra i coniugi e quello fra i due che presenti una posizione economico-patrimoniale significativamente peggiore faccia domanda di assegno per sè in sede divorzile, il Giudice verifica in giudizio se il descritto divario concretamente sussista, se il coniuge che non ha mezzi sufficienti si trovi in stato di bisogno, che non derivi da propria responsabilità, e se l’altro coniuge potenzialmente obbligato abbia le risorse necessarie per elargire un contributo al mantenimento dell’altro.
Nello specifico, per giungere ad una tale determinazione e liquidazione, vengono indagate tre distinte funzioni che tale contributo, ove riconosciuto, sarebbe deputato a svolgere:
la funzione assistenziale in base alla quale l’assegno andrebbe ad ottemperare ad una necessità di contribuzione sul piano alimentare, necessità che si riscontra allorché il coniuge “debole” non abbia sufficienti risorse proprie e non possa procurarsele autonomamente senza sua colpa;
la funzione compensativa in base a cui l’assegno riconosciuto compenserebbe la circostanza fattuale che il coniuge “debole” abbia autonomamente contribuito in corso di convivenza alle sostanze dell’altro coniuge e/o della famiglia ad es. attraverso il sacrificio delle proprie aspirazioni reddituali al punto tale da dover essere compensato a posteriori;
la funzione perequativa in base alla quale sia verificata e sussista in concreto, pertanto, la necessità di riequilibrare ex post le condizioni economico-patrimoniali risultate essersi sperequate, fra marito e moglie;
Ciò verificato positivamente il Tribunale può disporre a favore del richiedente e a carico dell’altro coniuge un assegno mensile periodico (c.d. “assegno divorzile”) con onere della prova di averne diritto, cioè la dimostrazione della sussistenza in concreto degli elementi sopra elencati che fondano questa pretesa, a totale carico del coniuge istante.
Sulla valorizzazione, quale requisito dell’assegno divorzile, delle rinunce professionali effettuate da uno dei coniugi che abbisognino di successivo intervento giudiziale compensativo e perequativo si era già espressa la Suprema Corte (v. ordinanza n. 18506/2024 del 8-7-2024) statuendo che “il contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro, anche attraverso la rinuncia a proprie aspettative professionali deve essere valorizzato ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.”.
La pronuncia ha confermato precedenti orientamenti (v. pronuncia n. 11504/17: “l’assegno divorzile oltre a garantire un sostegno economico deve anche riconoscere e compensare i sacrifici fatti dal coniuge economicamente più debole durante il matrimonio”), approfondendo e specificando la funzione compensativa con il sancire che “il sacrificio delle proprie aspettative professionali” da parte del coniuge debole “se motivato da esigenze familiari e concordato con l’altro coniuge, deve essere valutato come un contributo significativo al benessere complessivo della famiglia”, giungendo ad individuare nelle rinunce professionali un elemento determinante da valutarsi nella quantificazione dell’assegno divorzile e consacrando formalmente l’importanza del lavoro domestico e di cura, sebbene non retribuito, quale contributo economico indiretto di grande rilievo.
Occorrerà che il beneficiario provi il nesso causale tra la rinuncia professionale e le specifiche esigenze familiari; la condivisione implicita od esplicita fra i coniugi della scelta di rinunciare ad obiettivi professionali effettuata da uno di loro nel rispetto del principio di solidarietà familiare; l’incremento patrimoniale familiare o del patrimonio dell’altro coniuge determinato dalla rinuncia.
Con l’ordinanza n. 10272 del 20 aprile 2026 gli Ermellini hanno fatto un ulteriore passo avanti nel senso della valorizzazione della funzione compensativa a fini di riconoscimento dell’assegno divorzile. La pronuncia giunge a ritenere sufficiente la prova presuntiva, svincolandosi da una rigida applicazione della necessità di una prova concreta e piena dei propri assunti da parte dell’avente diritto per ottenere il contributo ex art. 5 l. n. 89870.
In virtù di un mero ragionamento presuntivo, derivante il proprio fondamento da fatti pacifici emersi durante l’istruttoria (lunga durata del matrimonio, maggior impegno della madre nella crescita dei figli che aveva reso libero il marito di dedicarsi esclusivamente alla carriera, in connessione con l’età della istante che rendeva irrecuperabili prospettive alternative di carriera lavorativa definitivamente sacrificate), corroborato da massime di comune esperienza, la pronuncia ha confermato la sentenza della Corte distrettuale.
La Corte d’Appello aveva rinvenuto si fosse realizzata in corso di convivenza una definizione dei ruoli all’interno della coppia matrimoniale tale da giustificare di per sé sola, ex post, il riconoscimento di assegno in funzione perequativo-compensativa del contributo esclusivo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita della famiglia, da porsi in nesso causale con il correlativo sviluppo della posizione lavorativa maritale.

