SORTE DELLA LIQUIDITA’ VERSATA IN CONTO CORRENTE ALL’ATTO DELLA SEPARAZIONE
24/05/2026Nei casi in cui in sede divorzile sia disposto a favore del richiedente e a carico dell’altro coniuge un assegno divorzile periodico, da erogarsi cioè con cadenza mensile, all’istante che ne beneficia, a condizione che non si sia risposato, è attribuito anche il diritto ad una quota della pensione di reversibilità in caso di morte dell’ex coniuge obbligato.
Il relativo diritto, ex art. 9 comma 2 l. n. 898/70 gli è riservato, ma in concorso con quello di eventuali coniugi superstiti, se – a seguito del divorzio – l’ex coniuge a ciò obbligato abbia contratto nuovo matrimonio.
La nutrita giurisprudenza di legittimità in materia (v. ordinanze n. 5839 del 5-03-2025 e n. 23851/2025, del 25-08-2025) ha stabilito i criteri di ripartizione della pensione di reversibilità del lavoratore deceduto, individuandoli nella durata dei rispettivi matrimoni, nelle condizioni economiche dei due aventi diritto e in altri requisiti di natura solidaristica connessi alla continuazione post mortem del sostegno all’ex coniuge, occupandosi anche di natura (previdenziale, ad opera dell’ente previdenziale tenuto all’erogazione) e decorrenza dell’obbligo di versamento (il diritto sorge dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del lavoratore).
Con la recente pronuncia n. 15652 del 22 maggio 2026 la Corte Suprema è tornata sul tema per ulteriormente specificare che al principio solidaristico consegue che la ripartizione del trattamento economico vada effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni (quello tra il lavoratore deceduto e l’ex coniuge precettore di assegno divorzile periodico e quello tra il lavoratore deceduto e il coniuge con lui unitosi in seconde nozze, sopravvissutogli), anche valutando elementi ulteriori, fra i quali, l’entità del mantenimento corrisposto al primo coniuge, il livello delle condizioni economiche dei due concorrenti, ma – e qui si incentra l’ordinanza de qua – anche la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
La Corte stessa richiama quale pronuncia costituente il primo precedente in materia la pronuncia della Cassazione Civile n. 16093/2012 e riconferma tale principio, nel caso di specie applicandolo al caso concreto in cui il periodo di convivenza prematrimoniale da considerarsi si sia svolto nello stesso periodo in cui si sviluppavano le vicende separative che hanno preceduto il divorzio dal primo coniuge, e nonostante in detto periodo formalmente il primo vincolo ancora perdurasse.
La Corte ha ritenuto di operare – nella fattispecie – un equo bilanciamento tra la valorizzazione della citata convivenza prematrimoniale tra il lavoratore deceduto e il coniuge superstite che era stata in concreto instaurata, ancorché il primo coniugio ancora perdurasse e sia perdurato fino all’intervenuto scioglimento del vincolo (a quel punto meramente formale), con la funzione di continuazione del sostegno economico, che era già stata garantita all’ex coniuge beneficiario di assegno divorzile.

