GLI ACCORDI CONIUGALI RIGUARDO ALL’ABITAZIONE FAMILIARE SONO INCOERCIBILI
15/07/2026Con il matrimonio avanti l’ufficiale di stato civile oppure celebrato dal parroco con il rito religioso (c.d. matrimonio concordatario), ciascuno dei coniugi assume diritti e doveri previsti dagli artt. 143 c.c. (dovere reciproco di fedeltà, coabitazione, collaborazione e contribuzione nell’interesse della famiglia, assistenza morale e materiale), 144 c.c. (diritto reciproco alla comune determinazione e attuazione dell’indirizzo della vita familiare e alla scelta della residenza della famiglia ) e 147 c.c. (dovere di mantenere, istruire educare ed assistere moralmente la prole).
La separazione (art. 151 ss. c.c. e nuovo titolo VI – bis libro II c.p.c.), quale istituto previsto nel nostro ordinamento giuridico come fase necessaria per poter giungere allo scioglimento del vincolo matrimoniale, che avviene tramite il divorzio, sospende taluni doveri (fedeltà, coabitazione) e ne disciplina altri (assistenza morale e materiale, mantenimento istruzione ed educazione dei figli) nel superiore interesse della prole fino al raggiungimento di maggiore età e autosufficienza economica della stessa.
Essa può essere attuata tramite accordo (ricorso per separazione consensuale ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.) le cui conclusioni concertate previamente dai coniugi devono essere poi recepite dal competente tribunale. I coniugi possono, in tal caso, essere assistiti anche entrambi da un unico legale comune, mentre se i coniugi optano per l’incarico di almeno un legale per parte, l’accordo è raggiungibile anche tramite la procedura di negoziazione assistita (l. n. 162/2014).
Nei casi in cui l’accordo non viene raggiunto, si può richiedere, ciascuno tramite il proprio legale, che la separazione sia pronunciata con sentenza dal Tribunale (ricorso per separazione giudiziale ex art. 473 bis n. 12 et 47 c.p.c.)
Nei casi in cui la procedura separativa sia avviata dai coniugi facendo ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, se la materia familiare, più precisamente sullo stato e capacità delle persone è di competenza esclusiva del Tribunale ex art. 9 c.p.c., rimane da determinarsi quale Tribunale risulti competente sul territorio nazionale nella specifica fattispecie.
Mentre in caso di accordo è competente il Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’una o dell’altra parte indifferentemente, in caso di vertenza giudiziale la competenza è inderogabilmente del Tribunale del luogo di residenza abituale del/i minore/i (art. 473 bis. 11 c.p.c.), o in mancanza di figli, del coniuge convenuto, ossia di colui che la subisce. Se il coniuge risulta irreperibile o risiede all’estero è competente il tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’attore, cioè del coniuge istante.
Come si stabilisce la residenza abituale di un minore ex art. 473 bis. 11 c.p.c. a fini di radicamento della competenza lo ha precisato la Corte di Cassazione, fra le altre, con la pronuncia n. 22798 del 6 luglio 2026.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale nei procedimenti riguardanti i minori, ai sensi dell’art. 473-bis.11 c.p.c., secondo la Suprema Corte la residenza abituale del minore esprime un concetto qualitativo prima che quantitativo.
Nel caso concreto la madre aveva unilateralmente deciso di iscrivere a scuola a Treviso la figlia della coppia deducendo che la medesima avesse trascorso in misura percentuale superiore il tempo presso la di lei casa di proprietà e i familiari di origine di entrambi i coniugi nel Veneto, dopo che la coppia si era trasferita a Roma dopo il matrimonio acquistandovi una casa, piuttosto che in quest’ultima abitazione. Nella capitale tuttavia la piccola risultava essere stata iscritta a scuola dai genitori che avevano anche scelto il pediatra presso l’AUSL locale.
Sostengono gli Ermellini che il dato meramente temporale relativo alla percentuale di giorni trascorsi dalla minore in un determinato luogo non sia di per sé sufficiente a individuare il centro stabile della sua vita. E che, invece, la residenza abituale vada accertata avuto riguardo all’insieme degli elementi oggettivi e soggettivi desumibili dalle concordi scelte dei genitori, tra cui rilevano il luogo ove è fissata la casa familiare, la scelta del pediatra, l’inserimento del minore in strutture educative e le iscrizioni scolastiche effettuate di comune accordo.
I soggiorni della minore, anche prolungati, presso i luoghi di origine dei genitori materni non spostano la residenza abituale qualora il rientro nella casa familiare in Roma, come risultava nella fattispecie, sia stato sistematicamente programmato e attuato.
Il trasferimento unilaterale della prole minore da parte di un genitore, che risulti maturato in una fase di conflitto coniugale e non si sia protratto per un apprezzabile lasso temporale, non appare idoneo a radicare la competenza del tribunale del luogo di destinazione, né a spostare la residenza abituale del minore; la valutazione prognostica rilevante ai fini della competenza deve desumersi dai progetti e dalle concordi decisioni dei genitori, non dal progetto unilaterale di uno di essi formatosi in costanza di conflitto.
Nemmeno le allegazioni di condotte violente da parte di un coniuge non incidono sulla determinazione del giudice territorialmente competente e non derogano alla regola generale di cui all’art. 473-bis.11 cod. proc. civ., in quanto attengono a fase successiva, il merito della controversia, mentre la decisione sulla competenza è questione pregiudiziale di rito, da decidersi preliminarmente.

