LA COMPETENZA TERRITORIALE NELLA SEPARAZIONE PERSONALE
19/07/2026All’atto della crisi di una coppia con figli, il genitore non collocatario di essi è tenuto ad erogare all’altro genitore presso cui i figli siano prevalentemente collocati, sia un assegno mensile anticipato con cui contribuisce alle spese ordinarie, sia a sopportare pro-quota le spese straordinarie, nella misura percentuale pattuita in caso di accordo o stabilita dal tribunale nei casi definiti a seguito di contenzioso.
La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. n. 7169/2024 a delineare le differenze tra l’una e l’altra tipologia di contribuzione: “in tema di mantenimento dei figli costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337-ter comma 4 c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale).”.
Possono definirsi spese straordinarie gli esborsi che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità all’atto della decisione sul mantenimento esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.
Infatti mentre gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, hanno la funzione di integrare l’assegno di mantenimento, rivestono carattere di straordinarietà solo le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, esulino dall’ordinarietà.
La prevedibilità e ponderabilità della spesa, nella valutazione da effettuarsi in concreto e nell’attualità da parte del Giudicante, va riferita al tempo della determinazione del contributo e non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell’assegno perché suscettibili di verificazione meramente ipotetica e solo molti anni dopo, da considerarsi pertanto prive del requisito dell’attualità.
Pertanto solo le spese scolastiche, medico-specialistiche e per attività sportive che possano definirsi sopravvenute, nel senso di imprevedibili quanto al loro ipotetico verificarsi, ed imponderabili quanto alla previsione del loro eventuale costo, al momento in cui sono sorte le determinazioni dei contributi rientrano tra le spese straordinarie.
Con la pronuncia n. 16578 del 27 maggio 2026 la Corte di Cassazione ha ribadito, nello specifico quanto alle spese universitarie, che restano fuori dall’assegno periodico se, per entità e sopravvenienza, vadano ad incidere sulla proporzionalità del mantenimento.
Esse sono straordinarie quando al tempo della determinazione del relativo assegno non erano attuali, prevedibili e ponderabili.
Gli Ermellini specificano che la prevedibilità non va valutata in astratto, bensì con riferimento al momento concreto e agli elementi effettivamente presenti al momento della determinazione dell’assegno. Né vale il livello culturale/professionale dei genitori ad influenzarle, cioè non è possibile inferire dall’appartenenza della prole ad una famiglia di elevato livello socio-culturale l’ipotetica futura frequentazione di corsi universitari dei figli, perché in tal caso si baserebbe il giudizio su un’ipotetica possibilità futura.
La straordinarietà, quindi, non dipende unicamente dalla categoria in cui rientra una certa spesa, bensì anche dalle circostanze concrete presenti al momento in cui l’assegno fu stabilito e dal fatto che, a quell’epoca, vi fosse o meno la possibilità concreta di prevedere e quantificare un tale esborso, nella fattispecie, per gli studi universitari.

