SULLA PERDITA DI LEGITTIMAZIONE DEL GENITORE COLLOCATARIO A RICEVERE IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE
21/08/2026In sede di recupero forzoso delle somme non versate a titolo di mantenimento della prole la formazione del titolo sancisce la data di decorrenza riguardo alle somme da valutarsi, qualora venga eccepito dal preteso debitore, come imputabili o meno al pagamento.
Lo ha sancito la Suprema Corte con la pronuncia n. 24280 del 30 luglio 2026 all’esito di una controversia insorta in materia di recupero coattivo di crediti di mantenimento relativi alla prole di coppia non coniugata, nel corso della quale la madre aveva agito esecutivamente nei confronti del padre per recuperare due mensilità di assegno di mantenimento della figlia che asseriva non esserle state corrisposte ed il padre le aveva eccepito di aver provveduto al pagamento di somme da lui ritenute come esborsate in favore della figlia stessa, addirittura antecedentemente l’epoca di formazione del titolo esecutivo.
Nell’ambito di un’opposizione a precetto fondata su un titolo esecutivo giudiziale, la parte opponente può quindi dedurre unicamente fatti estintivi, modificativi od impeditivi, purché successivi al momento della formazione del titolo di mantenimento e quindi sopravvenuti, restando conseguentemente irrilevanti i/le pagamenti/attribuzioni patrimoniali anteriori a tale data.
La Corte di Cassazione ha sottolineato altresì, nella menzionata pronuncia, l’immediata esecutività ex lege dei provvedimenti, ancorché provvisoriamente assunti, nei giudizi avanti al Tribunale adito per la regolamentazione delle condizioni relative ai figli minori di coppie non coniugate, che era stata posta in dubbio dal padre.

