LE SPESE UNIVERSITARIE DEI FIGLI SONO STRAORDINARIE SE IMPREVEDIBILI ALL’ATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL MANTENIMENTO
26/07/2026L’affidamento etero-familiare o affidamento temporaneo ad una famiglia o ad una comunità è istituto – da annoverarsi tra i provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330-333 s.s. c.c. quale strumento a protezione della prole, e non a sanzione del soggetto attualmente danneggiante/ancora potenzialmente tale – che nasce con l’intento di bilanciare il preminente interesse del minore con i danni concreti, attuali ed eventualmente futuri, che la sua esposizione al/i genitore/i ostativo potrebbe causare.
La famiglia temporaneamente affidataria, preferibilmente è scelta tra famiglie che abbiano a loro volta figli minori, ma l’affidamento temporaneo può avvenire anche a persona singola, purché in grado di fornire educazione, istruzione, mantenimento e relazioni affettive ex art. 2 l. 149/2001. Anche l’ospitalità temporanea presso una comunità appare un’opzione contemplata.
Pertanto quando a seguito di accertamento il giudice ritiene che i genitori biologici siano inadatti a svolgere il loro ruolo allontana il minore dal proprio nucleo e lo destina temporaneamente ad altra famiglia/persona che possa dare loro accoglienza.
Sinteticamente lo strumento che ci occupa deve avere tre principali caratteristiche per far sì che possa essere adottato e che la funzione che è deputato a svolgere venga rispettata:
– pregiudizio concreto grave e attuale, non altrimenti eliminabile (principio dell’estrema ratio)
– temporaneità
– tutela, e non sanzione, della famiglia d’origine
I citati requisiti sono stati di recente ribaditi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 23759 del 22 luglio 2026.
La Corte di legittimità specifica che trattasi di una misura eccezionale e temporanea, che il pregiudizio al minore deve essere reale e risultare in concreto accertato, che altri interventi di sostegno alla famiglia non si appalesino sufficienti ad eliminarlo.
A quel punto il Giudicante ha un obbligo di motivazione stringente sulla sua adozione, la quale deve essere basata su circostanze specifiche ed oggettive riferibili alle condotte genitoriali lesive, essendo insufficienti mere clausole di stile e/o valutazioni generiche sull’inidoneità del genitore, sulla sua eventuale non frequentazione dei percorsi prescrittigli o sulla scarsa collaborazione con gli ausiliari del giudice, le cui analisi devono, per essere accolte, risultare ancorate specificamente ai fatti accaduti.
Il provvedimento oltre che motivato deve altresì indicare specificamente:
– la prevedibile durata dell’affidamento temporaneo
– il percorso finalizzato al recupero della famiglia nucleare d’origine
Vige un generale divieto di proroga indeterminata della misura. L’eventuale proroga, pur possibile, deve essere anch’essa specificamente motivata e delimitata nel tempo.
E’ infatti incompatibile con l’essenza dell’istituto la sua previsione ab origine e il suo mantenimento nel tempo in assenza di indicazione dei limiti temporali e di prescrizioni concrete e fattuali da adottarsi ai fini della successiva determinazione del progetto di vita stabile del minore.
La soluzione è infatti destinata a garantire l’accoglienza e l’accudimento del minore in un clima familiare che lo prepari e gli fornisca strumenti idonei per approntarlo al passaggio al progetto di vita stabile successivo, tramite l’adozione o il rientro a casa presso i genitori: pertanto è adottata transitoriamente, in attesa che la situazione di conflittualità fra i genitori o il loro personale disagio si risolva.

