L’ASSEGNO DIVORZILE CON FINALITA’ PEREQUATIVO-COMPENSATIVA
26/04/2026Cosa accade quando all’interno di una separazione, di un divorzio o di una controversia tra genitori non coniugati che abbiano interrotto la convivenza quando nel caso concreto non sia possibile addivenire ad una assegnazione del bene immobile adibito a casa familiare, ma la prole abbisogni comunque di una residenza in cui vivere con il genitore collocatario da reperirsi sul libero mercato? I genitori sono tenuti comunque a comprendere nel proprio contributo al mantenimento gli oneri per sopperire all’esigenza abitativa filiale, motivo per cui il genitore obbligato si vedrà liquidato nel quantum dell’assegno mensile ordinario quanto in proporzione al proprio reddito e patrimonio sarà tenuto ad esborsare.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25421 del 16 settembre 2025, decidendo una vertenza di divorzio in cui il padre viveva a Lugano, mentre madre e figlia vivevano in locazione a Milano.
La Corte ha deciso che la misura dell’assegno di mantenimento della minore fosse comprensiva del contributi abitativo per l’immobile locato destinato ad abitazione della minore.
Gli Ermellini hanno precisato che il contributo abitativo rientra nel mantenimento ordinario destinato a fare fronte alle esigenze quotidiane e continuative della prole ed è dovuto dal genitore non collocatario indipendentemente dall’esistenza o assegnazione di una casa familiare, gravando su entrambi i genitori secondo il criterio di proporzionalità.
Tale principio ex art. 316 bis c.c. richiede una valutazione comparata non solo dei redditi di entrambi i coniugi, ma anche di ogni altra risorsa economica, delle capacità di lavoro professionale e/o domestico, della valenza economica dei compiti di cura e dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore.
La partecipazione di ciascuno non deve essere necessariamente paritaria, ancorché improntata al principio di bigenitorialità e la valutazione dei tempi con ciascun genitore deve essere valutata anche sotto il profilo qualitativo, non solo quantitativo, con garanzia di momenti di vita quotidiana – fra cui pasti, pernottamenti, momenti di svago – che consentano l’esercizio effettivo della funzione genitoriale.
Nel caso poi invece di accedere ad un immobile in locazione la prole minore si trasferisca con il genitore collocatario in una casa acquistata tramite accensione di un mutuo fondiario da parte dei genitori, la Corte di Cassazione ha affrontato anche il tema se il pagamento del mutuo della casa familiare possa essere o meno ritenuto adempimento parziale o totale dell’adempimento al mantenimento dei figli (Cass. Civ. n. 25558 del 18 settembre 2025).
Secondo la Suprema Corte i versamenti in restituzione dei ratei non diminuiscono la misura dell’obbligo del genitore non collocatario di contribuzione in favore della prole in quanto trattasi di spese collegate alla proprietà del bene e non all’interesse diretto del minore.
E’ quindi la capacità reddituale effettiva dell’obbligato a fornire il parametro per la determinazione del quantum dell’onere di mantenimento della prole, quantum che non può risentire, in diminuzione, dei doveri di restituzione connessi ad altro diritto dell’obbligato operante su un piano strettamente personale.

