TEMPI PARITARI CON IL MINORE NON SONO UN DIRITTO PER IL GENITORE COAFFIDATARIO
12/09/2026Il principio cardine su cui verte la determinazione della misura del dovuto a titolo di mantenimento della prole da parte del Giudice è quello, previsto ex art. 337-ter c.c., di proporzionalità ai rispettivi redditi dei genitori, proporzionalità da considerarsi sia nella quantificazione del contributo ordinario, sia nella specificazione della percentuale di spese straordinarie da rifondere.
Questi ultimi devono adempiere ai propri obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro professionale e/o casalingo.
Il Giudice deve attenersi ai seguenti parametri-guida per effettuare la liquidazione dell’assegno periodico e determinare correttamente la misura percentuale del contributo in via straordinaria secondo l’art. 337-ter comma quarto c.c.:
– attuali esigenze dei/l figli/o;
– tenore di vita goduto dai/l figli/o in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
– tempi di permanenza dei/l figli/o presso ciascun genitore;
– risorse economiche di entrambi i genitori;
– valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ulteriore principio cardine sul quale fa perno la citata normativa in materia è il principio di uguaglianza fra tutti i figli, inteso nel senso che i diritti dei figli di genitori coniugati e/o conviventi fra loro devono essere i medesimi rispetto a quelli dei figli tra genitori separati, divorziati o ex conviventi di fatto.
Tutti i figli infatti vantano il diritto ad essere mantenuti istruiti educati e moralmente assistiti nel rispetto delle rispettive esigenze, inclinazioni naturali ed aspirazioni ed il Giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, prendendo atto – solo se non contrari agli interessi dei figli – degli accordi che li riguardino intervenuti fra i genitori.
Un particolare aspetto da considerare nella determinazione del contributo per la prole a carico del genitore che – in quanto non suo collocatario – debba spostarsi per potere concretamente attuare il proprio diritto alla loro frequentazione è quello delle spese di viaggio, le quali – secondo quanto previsto allorché le residenze dei genitori distino tra loro in maniera rilevante – possono essere detratte dal mantenimento da erogarsi.
La pronuncia n. 23616/2026 del 21 luglio 2026 della Corte di Cassazione, emessa a definizione di una fattispecie in materia divorzile, ha precisato che il mantenimento del figlio non è una prestazione monetaria atomistica rispetto alla complessa trama delle relazioni familiari e non può essere determinato in base ad una rigida contrapposizione tra disponibilità economiche dell’obbligato ed esigenze materiali del beneficiario. Al contrario, sostengono gli Ermellini, costituisce il risultato di un giudizio distributivo complesso, nel quale risorse, bisogni, tempi di cura, assetti di vita e costi della relazione devono essere ricondotti ad una misura unitaria.
Pertanto le spese sostenute dal genitore non collocatario per esercitare il proprio diritto di visita possono concorrere alla determinazione del contributo, ma soltanto quando siano concretamente accertate nella loro entità e frequenza.
La pronuncia ha un’elevata importanza sistemica data dal fatto non tanto di avere astrattamente riconosciuto la deducibilità di un costo dal contributo al mantenimento, bensì dal fatto – diverso e di maggior spessore giuridico – di affermare la necessità di valutare congiuntamente la continuità del rapporto, la capacità contributiva e l’effettività delle esigenze del figlio affinché la risultanza di tale valutazione superi due facili semplificazioni opposte, secondo le quali, rispettivamente, tali spese esulerebbero dal mantenimento rientrando nella sfera individuale di ciascun genitore oppure, per il solo fatto di essere state sostenute, costituirebbero un fattore di riduzione dell’assegno di mantenimento.
La pronuncia pone la proporzionalità familiare quale criterio relazionale, a mente del quale la posizione economica di ciascun genitore acquista significato soltanto nel confronto con quella dell’altro, con il contributo diretto nella vita quotidiana, con il tenore di vita concretamente accessibile e con la struttura dei bisogni attuali della prole.
Occorre cioè ricostruire le funzioni che quella somma è destinata a svolgere e la distanza geografica aggiunge una variabile ulteriore, dovendosi valutare che una parte delle risorse può essere necessaria per rendere possibile la relazione con il figlio, piuttosto che per acquistare beni o servizi a lui destinati.
E’ condizione materiale di accesso, continuità e sostenibilità della relazione, ma – qui sta la novità della pronuncia – il collegamento con la relazione deve essere provato, l’entità dell’esborso deve essere determinata , la periodicità deve essere verificata, l’incidenza sulla effettiva capacità contributiva deve essere calcolata. Non possono essere presupposte in base alla lontananza geografica delle residenze.
La proporzionalità non basta che sia dichiarata, va concretamente dimostrata.
Anche in rapporto alla libertà di scelta di allontanarsi del genitore non collocatario, il mantenimento non remunera il sacrificio del genitore che si sposta, come non accresce il valore della cura quotidiana del collocatario, rispettivamente, se sono o non sono detratti i costi di viaggio, posto che tale libertà va anch’essa valutata in rapporto al superiore interesse del minore. Il costo relazionale rileva perché può costituire una condizione necessaria alla continuità familiare, ma la sua considerazione rimane ancorata alle esigenze primarie della prole.
In sintesi, secondo la Suprema corte, le spese necessarie a rendere possibile la frequentazione tra la prole e il genitore che viaggi per poterla incontrare e frequentare non sono né ininfluenti, né necessariamente da detrarsi. Entrano nella valutazione solo se provate in giudizio e vengono valutate – senza dimenticarsi le primarie esigenze del figlio – con un accertamento completo, trasparente e adeguatamente motivato.

