REQUISITI DELL’AFFIDAMENTO ETERO-FAMILIARE
02/08/2026Così come la maggiore età del figlio non fa venire meno automaticamente l’obbligo di corrispondere il suo mantenimento, allo stesso modo se il figlio maggiorenne studia o lavora in un’altra città ciò non comporta giocoforza la perdita del diritto a ricevere il contributo al suo mantenimento in capo al genitore collocatario.
In materia si intersecano due differenti questioni: da un lato il persistere del diritto del figlio maggiore di età ad essere ancora mantenuto, dall’altro la legittimazione del genitore presso il quale egli rientri a casa, mantenendo il collegamento pur saltuario con tale habitat, a ricevere dal genitore obbligato il contributo destinato al ragazzo.
Nell’ordinanza n. 23807 del 22 luglio 2026 la Suprema Corte si occupa di entrambi i temi: un padre chiedeva al Tribunale di Napoli di essere sollevato dall’obbligo di mantenimento di due figlie maggiorenni. Mentre in primo grado l’istanza era rigettata, in sede di reclamo la Corte d’Appello accoglieva l’istanza ritenendo essere venuta meno la convivenza tra le figlie e la madre collocataria e pertanto cessata la legittimazione a ricevere l’assegno di tale genitore. Le ragazze avrebbero dovuto formulare autonomamente l’istanza di assegno al padre.
Con una precedente ordinanza, la n. 30179/2024, la Corte Suprema aveva cassato il decreto della Corte distrettuale e sancito che a fini di legittimità occorresse verificare nel concreto quale fosse il centro di riferimento familiare ed economico delle ragazze e che quindi non fosse sufficiente solo accertare che le figlie trascorressero la maggioranza del loro tempo al di fuori dell’abitazione materna.
Gli Ermellini sottolineavano nella loro decisione un punto fondamentale: l’allontanamento dalla casa familiare per ragioni di studio o formazione lavorativa della prole maggiorenne non vale sempre ad escludere la convivenza di quest’ultima con il genitore collocatario.
Perché la convivenza permanga devono ricorrere almeno due requisiti:
– la casa del genitore deve permanere uno stabile punto di riferimento al quale la prole faccia sistematico ritorno;
– il genitore deve continuare a provvedere materialmente in anticipazione alle esigenze del figlio.
Conta quindi la permanenza di un effettivo collegamento, familiare, economico ed abitativo.
Tuttavia in sede di riassunzione avanti la Corte d’Appello di Napoli la madre non riusciva a dare le due prove di cui sopra. Inoltre veniva esaminato, a seguito della introduzione di elementi nuovi e sopravvenuti ad opera del padre nel rispetto del principio di contraddittorio, che una delle due figlie avesse frattanto raggiunto un reddito sufficiente ad essere dichiarata economicamente autonoma e che l’altra, una volta conseguita l’abilitazione forense, ormai abitasse con il compagno. Conseguentemente il padre era stato liberato dall’obbligo di continuare a mantenerle.
Entrambi i punti trattati, quindi, da un lato la madre quale soggetto ancora legittimato a ricevere il contributo, dall’altro l’esistenza allo stato del diritto al mantenimento delle figlie, hanno ricevuto un diniego, accertando il giudice del rinvio che la legittimazione materna era nelle more venuta meno e il diritto delle figlie a percepire il mantenimento altrettanto.

