FORME E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E TUTELA DELLA PROLE
21/09/2026In sede di separazione personale, può accadere che venga rilevato un tenore di vita familiare elevato durante la convivenza, sostenuto soprattutto dall’attività imprenditoriale di uno dei due, segnale di una significativa disparità economica a favore di quest’ultimo, in seguito all’esame delle rispettive sostanze dei coniugi e della valutazione se vi sia o meno una sperequazione delle loro posizioni economico-patrimoniali propedeutica ad una condanna al mantenimento della prole e/o del/la consorte.
Con l’ordinanza n. 24776 del 26 agosto 2026 la Suprema corte ha precisato che per ricostruire la situazione economica effettiva del coniuge che risulterà obbligato all’assegno occorre valutarsi anche la ricchezza che quest’ultimo ha trattenuto nella società di cui fa parte – nella fattispecie, con l’80% delle quote – tramite la non ridistribuzione dei relativi utili.
Con la conseguenza che l’aumento dell’assegno può essere riconosciuto retroattivamente, dalla data della domanda giudiziale, se va ad apportare correzione ad un iniziale squilibrio reddituale che di tali utili non aveva tenuto conto. Ciò è possibile quando l’aumento scaturisca da una diversa valutazione di una situazione economica che già esisteva in precedenza, e non invece da un cambiamento economico successivamente intervenuto.
Gli Ermellini hanno anche chiarito che l’obbligato non può sostenere l’illegittimità di tale postuma valutazione e modifica solo sostenendo che non avendo ricevuto somme a titolo di dividendi allora le stesse siano da ignorarsi ad opera del giudicante (v. precedentemente anche Cass. Civ. n. 6103/2022).
Per liquidare l’importo dell’assegno di mantenimento pertanto può non essere sufficiente basarsi solo sullo stipendio, quindi sul reddito dichiarato, e sulle somme presenti sul conto corrente, ma il Giudice deve valutare la situazione economica, oltre a quella patrimoniale delle parti, nel suo complesso.
Raffrontandole con quelle del coniuge, il Giudice è tenuto a valorizzare le potenzialità economiche che emergono in capo all’obbligato dalla complessiva situazione economico-patrimoniale vantata e dagli utili societari, i quali, ancorché non distribuiti, determinano e delineano la reale forza economica del soggetto socio.
La Corte di legittimità ha quindi enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di separazione personale, il coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento non può legittimamente eccepire l’esclusione dal proprio reddito degli utili non distribuiti delle società di cui è socio, atteso che i risultati positivi realizzati dalla compagine societaria, a prescindere dalla loro materiale erogazione sotto forma di dividendi, costituiscono un indice della reale capacità contributiva e rientrano pienamente nel vaglio comparativo operato dal giudice per la determinazione del quantum debeatur”.

