RILIEVO DEGLI UTILI NON DISTRIBUITI PER LA CAPACITA’ ECONOMICA DELL’OBBLIGATO AL MANTENIMENTO
23/09/2026L’adozione di persona maggiore di età è prevista dal nostro codice civile agli artt. 291 e ss. ed è possibile domandarla al Tribunale ordinario del luogo in cui l’adottante risiede. Il relativo procedimento è disciplinato dal nuovo rito unico previsto dalla riforma Cartabia a decorrere dal 28 febbraio 2023.
La casistica riguarda in prevalenza, anche se non necessariamente, i casi in cui si voglia adottare il figlio del proprio coniuge o convivente, quando questi sia già maggiorenne (mentre se il figlio è ancora minorenne si applicano le norme previste per l’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 l. n. 184/83).
Per costituire lo status di figlio di una persona maggiore di età occorre in primis che l’adozione convenga all’adottando (art. 312 c.c.), cioè sia per quest’ultimo moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole. Sono state poi disciplinate dalla legge una serie di condizioni, sulla rigidità delle quali nel tempo sono stati poi applicati correttivi dalla giurisprudenza, per far sì che il rapporto adottivo risulti analogo a quello che interviene nei casi di filiazione naturale (ad es. che l’adottante sia maggiore di almeno 18 anni di età rispetto all’adottando).
Sono necessari ex art. 296 c.c. il consenso dell’adottante (colui che richiede di adottare), dell’adottando (beneficiario, capace di agire, del provvedimento di adozione) e, secondo l’art. 297 c.c., l’assenso manifestato dei genitori dell’adottando, se ancora in vita, e dei rispettivi eventuali coniugi. Anche se quando l’assenso di essi sia negato ingiustificatamente il Tribunale può pronunciare comunque l’adozione, se ritenuta favorevole al beneficiario.
A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 557/1988 l’adozione è possibile anche per l’adottante che abbia eventuali figli maggiorenni, i quali vi consentano. Essa è possibile anche se questi ultimi siano interdetti e non possano esprimere assenso, per applicazione analogica dell’art. 297 c.c. che prevede che l’adozione possa essere pronunciata anche se l’assenso è impossibile per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad assentire (Corte Cost. sentenza n. 345/92). Al contrario, se l’adottante abbia figli minori oppure maggiorenni capaci, ma che non siano ad essa consenzienti, l’adozione non potrà essere pronunciata (Corte Cost. sentenza n. 245/2004).
Quanto alle finalità, l’istituto mira a garantire una discendenza all’adottante che ne sia privo o la cui prole maggiorenne a ciò nulla opponga. Alcun vincolo o rapporto è indotto, invece, dall’adozione tra i parenti dell’adottante e quelli dell’adottato.
Consente inoltre all’adottando, che pur mantiene tutti i doveri nei confronti della famiglia di origine, di acquisire lo status di figlio con ogni conseguenza immediata sul piano personale, patrimoniale, e pure successorio, con effetti che decorrono dalla morte dell’adottante. All’adottante per effetto dell’adozione non viene invece attribuito alcun diritto di successione (art. 304 c.c.).
L’adozione risulta revocabile solo per indegnità, ad esempio quando tra le parti consenzienti l’una attenti alla vita o commetta altri delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni ai danni dell’altra o del suo coniuge o dei suoi parenti.
Con la pronuncia n. 25538 del 18 settembre 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito che non è revocabile la donazione effettuata in precedenza in caso di adozione sopravvenuta di persona maggiore di età.
Secondo la Suprema Corte la differente natura e funzione dell’istituto dell’adozione dei maggiorenni in esame giustifica una disciplina differenziata rispetto alla filiazione biologica o all’adozione di minori, disciplina che esclude l’applicazione della revoca per sopravvenienza di figli.
La l. 10 dicembre 2012 n. 219 che ha unificato lo status dei figli legittimi e naturali introducendo l’espressione unitaria “figli”, non ha esteso l’ambito applicativo della revocazione delle liberalità all’adozione ordinaria del maggiorenne, la quale produce effetti giuridici circoscritti e diversi strutturalmente rispetto all’adozione c.d. legittimante.
Ne consegue che l’istituto della revocazione dell’adozione per sopravvenienza di figli di cui all’art. 803 c.c. non si applica all’istituto in esame.

