IRREVOCABILITA’ DELLE DONAZIONI PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI NEI CASI DI ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE
27/09/2026L’accordo fra genitori recepito in un titolo di separazione. con cui uno dei due rinuncia alla propria quota ex lege di assegno a favore dell’altro quale collocatario della prole, vincola l’istituto di previdenza all’erogazione al destinatario ivi concordato, a prescindere ed indipendentemente da rinunce effettuate online sul sito telematico dell’INPS da parte del genitore non convivente con i figli e rinunciante in base al suddetto accordo.
Così ha stabilito il 21 luglio 2026 il Tribunale di Napoli Nord decidendo, con pronuncia di accoglimento sul punto qui in esame, un’istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta da una madre separata collocataria della prole e diretta ad ottenere l’erogazione integrale dell’assegno unico universale per il nucleo familiare in proprio favore, rifiutatale dall’INPS nonostante il padre avesse rinunciato alla propria quota parte di contributo in sede di separazione.
L’ente assistenziale aveva sostenuto essere necessaria, oltre alla statuizione di cui al predetto titolo, altresì la procedura amministrativa effettuabile online di rinuncia alla quota parte a lui spettante ex lege, salvi appunto successivi accordi in deroga, ad opera del padre, procedura in difetto della quale l’INPS continuava ad erogare alla madre la metà dell’importo dell’assegno unico.
Sul presupposto che una tale condotta dell’ente previdenziale creasse alla prole un pregiudizio economico, in quanto i figli minori venivano privati mensilmente di somme facenti parte del mantenimento ordinario loro spettante e che vi fosse l’esistenza sia del fumus boni iuris, dato dal titolo di separazione, sia del periculum in mora, fornito da un lato dalle difficoltà economiche del nucleo familiare, dall’altro dalla stessa natura, alimentare, del citato contributo, la ricorrente ha ottenuto l’accoglimento del ricorso d’urgenza nei limiti della domanda cautelare.
Il Tribunale di merito campano ha affermato, quale principio di diritto, la non necessità di ulteriore rinuncia telematica tramite procedura amministrativa da parte del padre, affinché la madre potesse percepire da parte dell’INPS l’intero assegno unico per la prole. Ella aveva diritto a percepirlo interamente in base a quanto concordato con l’altro genitore nel titolo di separazione, titolo cui l’ente previdenziale era tenuto a conformarsi, senza ulteriori passaggi di natura amministrativa.

