ALLONTANAMENTO DEI FIGLI DAL GENITORE SE LA COLLOCAZIONE E’ NOCIVA PER LORO
06/10/2026Lo status di figlio, status che attribuisce diritti e doveri reciproci nel rapporto con i genitori, si acquisisce attraverso diverse modalità ed istituti giuridici disciplinati sia dal codice civile che da leggi speciali: filiazione legittima, filiazione naturale, adozione, procreazione medicalmente assistita, contenzioso avente ad oggetto la filiazione.
La legge n. 219/2012 e il d. lgs n. 154/2013 (c.d. riforma della filiazione) hanno eliminato ogni distinzione e sancito la parità di trattamento tra figli legittimi e naturali, pertanto allo stato attuale il figlio nato nel matrimonio, per tale motivo automaticamente riconosciuto come figlio della coppia di genitori coniugati, vanta gli stessi diritti del figlio nato fuori dal matrimonio, che sia stato riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio.
Quando siano presenti legami biologici tra l’ascendente o gli ascendenti e il figlio e non si versi in costanza di matrimonio, il riconoscimento (artt. 250 e 254 c.c.) è l’atto con cui il genitore, singolarmente o insieme all’altro genitore, dichiara formalmente la propria paternità o maternità naturale attraverso: a) l’atto di nascita b) un atto pubblico successivo c) il testamento.
Il riconoscimento consacra il rapporto di filiazione facendo sorgere in capo al genitore che ha riconosciuto il figlio tutti i diritti e i doveri derivanti dall’essere genitore (art. 258 c.c.).
Infine l’acquisto dello status di figlio allorché si sostenga o si neghi una filiazione naturale o si contesti lo status di figlio legittimo può avvenire per il tramite di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Le relative azioni che lo consentono hanno il fine di:
– accertare la paternità o maternità naturale (art. 269 c.c.): se uno dei due genitori non effettua volontariamente il riconoscimento, l’altro può agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere una sentenza che lo dichiari giudizialmente.
– impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.): l’azione può essere proposta da parte dell’autore di esso, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse. E’ imprescrittibile se proposta dal figlio, soggiace invece ai termini di decadenza previsti da tale articolo nel caso sia proposta dagli altri legittimati.
– contestare lo status di figlio nato nel matrimonio (art. 243-bis c.c.): se si ritiene che non sussista rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
Con la pronuncia n. 24449 del 5 agosto 2026 la Corte di Cassazione ha statuito che anche il figlio non riconosciuto ha diritto a richiedere i danni non patrimoniali.
A seguito della dichiarazione di paternità naturale di un uomo promossa da una giovane donna, che sosteneva essere figlia di quest’ultimo dopo che la madre gliene aveva taciuto la reale identità per diciassette anni, il tribunale prima e la corte di appello poi lo condannavano al mantenimento della figlia stessa con decorrenza dall’atto di citazione, al rimborso pro quota delle spese di mantenimento sostenute dalla madre intervenuta in giudizio per le anticipazioni relative al periodo anteriore a quest’ultimo in via di regresso ex art. 1299 c.c. e, altresì, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale da illecito endo-familiare per mancata relazione parentale, alla figlia (quantificato mediante le tabelle milanesi per il danno da perdita del rapporto parentale con correttivi).
Premesso che ai fini del risarcimento del danno è sufficiente che il genitore non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente, intenzionalmente o anche solo ignorando con colpa l’esistenza del rapporto di filiazione e che i diritti del figlio ex art. 147 et 148 c.c. fra cui quello al mantenimento, sorgono alla nascita in conseguenza della procreazione e a prescindere dalla sua consapevolezza sull’identità del genitore che lo ha generato.
La consapevolezza del concepimento per tale genitore non si identifica con la certezza assoluta derivante dalle prove ematologiche, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità), ma deriva anche solo da una serie di indizi univoci quali il sapere di avere avuto rapporti sessuali non protetti con la madre all’epoca dello stesso.

