AUTO-RESPONSABILITA’ DEL FIGLIO ADULTO E CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO
10/06/2026Il bene immobile adibito a casa familiare è di norma oggetto di un provvedimento di assegnazione al genitore separando e/o divorziando presso cui è collocata la prole minore o maggiorenne non ancora autosufficiente, in quanto destinato ex art. 337 sexies c.c. alla sua tutela.
All’assegnazione, infatti, non può procedersi in assenza di figli minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
Tutta la disciplina ruota attorno all’interesse dei figli, quale che fosse il previo stato dei genitori ora non più uniti, a mantenere il medesimo habitat domestico in cui sono nati o cresciuti.
Poiché la crisi coniugale non cancella l’habitat domestico di cui la prole ha potuto fruire fino a quel momento, quale sorte hanno quindi le cosiddette pertinenze ex art. 817 c.c., cioè i beni destinati in modo durevole a servizio o ornamento del bene immobile definito principale? Anch’esse sono oggetto di assegnazione oppure se non viene dimostrato il loro utilizzo a servizio della prole possono non esserlo?
La pertinenza (sono tali ad es. cantine, magazzini, tettoie, garages e posti auto) è secondo il codice civile un bene accessorio che accresce l’utilità o il valore di quello principale e, se non diversamente specificato, segue le sorti del bene principale (art. 818 c.c.).
Cosa accada alle pertinenze nell’ambito dei provvedimenti che disciplinano la rottura dell’unione e/o la loro revoca o modifica emerge in più pronunce dalla Suprema Corte.
Nell’ordinanza n. 17794 del 4 giugno 2026 la Corte di Cassazione Civile chiarisce che è principio consolidato che la casa familiare costituisca un luogo classificato non già in rapporto alla sua classificazione catastale o alla sua commerciabilità, bensì quale ambiente produttivo di benessere per la prole, che lo utilizza, e quindi con questa funzione debba essere fruito.
Pertanto, concludono gli Ermellini dopo questa premessa, qualora non sia stata data la prova che antecedentemente alla separazione la pertinenza (nella fattispecie, il magazzino sottostante la casa familiare) avesse rappresentato per la prole un luogo ove venivano coltivati ad es. hobbies e passioni, quindi un ambiente usufruito in concreto dalla stessa, ne va conseguentemente revocata, in sede di richiesta di modifica, la precedente assegnazione.
Diversa la decisione presa dalla Corte di legittimità con l’ordinanza n. 18556 datata 8 giugno 2026, in questo caso in senso favorevole alla prole poiché nella fattispecie risultato comprovato che le consuetudini di vita della medesima si erano svolte anche nel bene immobile autonomo e non contiguo unito al principale da vincolo pertinenziale.
Nell’ultima pronuncia indicata, la Corte riafferma che il potere di porre di limiti al diritto dominicale debba essere esercitato nell’ambito delle previsioni dell’art. 337 sexies c.c., trattandosi di provvedimento, quello di assegnazione, da assumersi nell’interesse della prole e del genitore collocatario di essa, per cui occorre considerare l’interesse dei figli a permanere nell’immobile ove gli stessi sono nati e cresciuti per consentire loro di conservare le consuetudini di vita e le relazioni sociali radicatesi in tale contesto.
La Corte Suprema ha quindi concluso cassando la pronuncia della Corte d’Appello che aveva omesso di doverosamente considerare la ricorrenza dell’habitat familiare all’interno della pertinenza e, quindi, lo specifico interesse della prole a vedersi assegnato anche l’immobile autonomo e non contiguo unito da tale vincolo all’immobile principale.

