INTERESSE DELLA PROLE E ASSEGNAZIONE DELLE PERTINENZE DELLA CASA FAMILIARE
19/06/2026Con l’ordinanza 5 giugno 2026 n. 18164 la Corte Suprema affronta il caso di una moglie, che svolgeva in Italia la professione di avvocato, la quale lascia il nostro paese per seguire il marito negli Stati Uniti e dedicarsi alla famiglia e alla figlia avuta con quest’ultimo.
Posteriormente alla crisi dell’unione, la donna ritorna in Italia riprendendo ad esercitare la libera professione, ma con scarsissimi risultati sul piano economico.
La Corte di legittimità – riconoscendole il diritto ex art. 5 l. n. 898/70 – individua nella funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile una forma specifica di attuazione del principio di solidarietà posto alla base del diritto del coniuge debole. Detto assegno deve essere riconosciuto allorché vi sia – quale precondizione – una rilevante disparità economico-patrimoniale tra i due coniugi.
L’assegno spetta al coniuge istante, sia di fronte al sacrificio professionale frutto di scelta condivisa tra i coniugi, sia quando il richiedente abbia contribuito ad accrescere il patrimonio comune e/o quello personale dell’altro (V. Cass. Civ. ordinanza n. 18506/2024 del 8-7-2024), anche sotto la forma di risparmio di spesa.
Al di fuori di queste due ipotesi da rigorosamente accertarsi anche in termini di nesso causale (al sacrificio professionale o accrescimento delle risorse comuni e/o dell’altro deve conseguire – quale risultato – una condizione di disparità tra le parti sul piano economico-patrimoniale, ovverossia uno squilibrio da perequare in sede divorzile), l’assegno può giustificarsi solo sul piano strettamente assistenziale.
Per poter beneficiare del riconoscimento economico derivante dalle rinunce professionali occorrono requisiti che devono essere comprovati specificamente: il nesso causale tra la rinuncia professionale e le specifiche esigenze familiari; la condivisione implicita od esplicita fra i coniugi della scelta di rinunciare ad obiettivi professionali effettuata da uno di loro nel rispetto del principio di solidarietà familiare (art. 156 c.c.); l’incremento patrimoniale familiare o del patrimonio dell’altro coniuge determinato dalla rinuncia.
Il Giudice conseguentemente accerta in giudizio – anche potendo fare a tal fine ricorso a presunzioni – se il significativo divario economico-patrimoniale tra le parti effettivamente sussista, se il coniuge che non ha mezzi sufficienti si trovi in stato di bisogno che non derivi da propria responsabilità e se l’altro coniuge abbia le risorse necessarie per elargire un contributo al suo mantenimento.
Quando il coniuge “debole” o necessiti di un assegno alimentare (funzione assistenziale) o almeno abbia contribuito alle sostanze dell’altro coniuge e/o della famiglia in maniera tale (attraverso ad es. il sacrificio delle proprie aspirazioni reddituali) da dover essere compensata a posteriori (funzione compensativa) e si riscontri quindi la necessità di riportare in pareggio le condizioni, sperequate, fra marito e moglie (funzione perequativa), il Giudice può disporre a favore del richiedente e a carico dell’altro coniuge un assegno mensile periodico (c.d. “assegno divorzile”).
L’onere della prova di avere diritto ad un tale assegno, cioè la dimostrazione della sussistenza in concreto degli elementi sopra elencati che fondano questa pretesa, è a totale carico del coniuge richiedente l’assegno.

