IL GENITORE CHE MANIPOLA I FIGLI RISCHIA DI PERDERNE AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE
24/06/2026Il contributo fornito da uno dei due coniugi alla realizzazione della carriera professionale dell’altro può giustificare il riconoscimento di assegno divorzile.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile con l’ordinanza 18 giugno 2026 n. 20749 addentrandosi ancora una volta nei requisiti dell’assegno ex art. l. n. 898/70, allorché esso sia fondato, anziché su esigenze assistenziali che restano di conseguenza assorbite, su esigenze perequativo-compensative dell’apporto fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o dell’altro coniuge.
La particolarità della pronuncia sta nell’aver sottolineato che, pur in assenza dell’offerta di prove concrete di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali per sé stesso, il coniuge debole possa ottenere un tale assegno allorché sia in grado di dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o almeno prevalente delle esigenze della famiglia e dei figli, se del caso anche offrendo le proprie risorse personali e/o economiche al fine di sostenere la formazione del patrimonio personale o familiare dell’altro.
Dello squilibrio economico-patrimoniale creatosi tra le parti in conseguenza di ciò al momento del divorzio va condotto un rigoroso accertamento onde verificarsi che esso sia una conseguenza immediata e diretta del sacrificio del coniuge debole in favore delle esigenza familiari e/o personali dell’altro coniuge.
La Corte di legittimità ha individuato nella funzione perequativo- compensativa dell’assegno divorzile una forma specifica di attuazione del principio di solidarietà posto alla base del diritto del coniuge debole a vedersi riconosciuti ex post i propri sacrifici in sede divorzile. L’assegno a tale titolo deve essere riconosciuto allorché si sia creata nel corso degli anni una rilevante disparità economico-patrimoniale tra i due coniugi.
Il diritto del coniuge istante a percepire un tale assegno, quindi, è riconosciuto sia di fronte al sacrificio professionale del coniuge debole che sia frutto di scelta condivisa tra i coniugi, sia quando il richiedente abbia contribuito ad accrescere il patrimonio comune e/o quello personale dell’altro (in qualunque forma esso si manifesti ad es. accudimento, erogazione di garanzie, risparmio di spesa ecc. v. Cass. Civ. ordinanza n. 18506/2024 del 8-7-2024).
Al di fuori di queste due ipotesi, invece, l’assegno può giustificarsi solo sul piano strettamente assistenziale.
Oggetto di accertamento in giudizio – anche in via presuntiva – sarà se sussista un significativo divario economico-patrimoniale tra le parti, se il coniuge si ritrovi al momento della pronuncia di divorzio privo dei mezzi sufficienti per averli precedentemente dedicati o messi a disposizione dell’altro e se l’altro coniuge abbia in quella sede le risorse necessarie per elargire un contributo al suo mantenimento.
In una parola quando si riscontri la necessità di riportare in pareggio le condizioni, sperequate, fra marito e moglie (funzione perequativa), in ragione del fatto che uno dei due si sia sacrificato destinando le proprie risorse personali ed economiche, di cui ora si ritrova deprivato, a favore dell’altro (funzione compensativa) il Tribunale può disporre a favore del richiedente e a carico dell’altro coniuge un assegno mensile periodico (c.d. “assegno divorzile”).
L’onere della prova di avere diritto ad un tale assegno, cioè la dimostrazione della sussistenza in concreto degli elementi fondanti la pretesa, grava sul coniuge richiedente l’assegno.

