IL MANTENIMENTO VERSATO PER LA PROLE NON VA RESTITUITO ANCHE IN CASO DI RIDUZIONE DELL’ORIGINARIA MISURA
02/07/2026All’atto della crisi di coppia e della conseguente cessazione della convivenza spesso accade che uno dei due membri della coppia medesima abbia contribuito, durante il periodo di durata della relazione, investendo le proprie risorse economiche nell’acquisto e/o nella ristrutturazione dell’immobile dell’altro.
Le somme così investite sono soggette a rimborso oppure le stesse sono irrimediabilmente perdute, difettando il diritto alla loro rifusione in capo a chi le aveva erogate?
Secondo la Corte di Cassazione (v. pronunce nn. 24721/2019 e 20062/2021) il diritto al loro rimborso non è automatico e va valutato caso per caso. Inoltre esso è limitato alle spese straordinarie di rilevante entità, restandone correlativamente escluse le spese ordinarie.
L’azione tramite la quale è possibile richiedere il rimborso è quella di arricchimento senza causa ex art. 2041 I comma c.c. secondo la quale “chi senza giusta causa si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Tuttavia tale diritto non è illimitato, bensì residuale, come residuale è l’azione che lo tutela, e spetta unicamente nei casi, eccezionali, in cui o l’esborso sul piano economico sia stato assai ingente e del tutto sproporzionato alle normali esigenze della coppia o l’intervento di ristrutturazione abbia comunque incrementato in modo misurabile il valore di mercato dell’abitazione dell’altro.
Nei casi invece ove tali condizioni di esubero difettino e le spese sostenute siano proporzionate alle esigenze della coppia, esse vengono considerate quali adempimento di obbligazione naturale, ossia spese sostenute per contribuire alla vita della famiglia durante la convivenza, e il rimborso – ove richiesto – risulterà privo di fondamento e conseguente tutela.
Un esempio di accoglimento delle pretese in tal senso di un ex partner richiedente le restituzione è costituito dalla sentenza, di merito, del Tribunale di Genova n. 1761/2026, in cui il Giudice di primo grado ligure sottolinea come le spese per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile dell’ex convivente more uxorio, ove non animate da spirito di liberalità, bensì investite in un progetto di vita comune poi naufragato, debbano essere restituite, condannando l’altro partner al loro rimborso.
Nella fattispecie è risultato provato in causa che l’intestazione in misura percentuale irrisoria al partner istante in sede di acquisto dell’immobile era stata all’epoca giustificata da fini fiscali, motivo per cui il sacrificio economico sopportato dal richiedente è risultato sproporzionato rispetto al vantaggio tratto all’esito.
Anche la domanda di compensazione dell’importo richiesto in restituzione con il potenziale canone locatizio che sarebbe stato dovuto per il godimento da parte sua dell’immobile è stata rigettata in ragione della causa autonoma, di matrice familiare, di occupazione dell’immobile in cui l’istante viveva con il figlio ante e post interruzione della convivenza.

