ANCHE LA SOLA PRODIGALITA’ PUO’ GIUSTIFICARE L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
02/04/2026In concorso con eventuali coniugi superstiti, l’ex coniuge divorziato e beneficiario di assegno mensile periodico ex art. 5 l. 898/70 che non si sia risposato, acquisisce anche il diritto ad una quota della pensione di reversibilità in caso di morte dell’ex coniuge secondo quanto stabilito dall’art. 9 comma 2 l. 898/70.
L’ordinanza n. 5839 del 5-03-2025 della Corte Suprema aveva già definito i criteri di ripartizione della pensione di reversibilità del lavoratore deceduto, individuandoli nella durata dei rispettivi matrimoni ed eventuali convivenze prematrimoniali, nelle condizioni economiche dei due concorrenti e in altri elementi di natura solidaristica, anche correlati alla continuazione del sostegno all’ex coniuge dopo il decesso.
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro si è nuovamente espressa con la pronuncia n. 3955 del 22 febbraio 2026 quanto alla determinazione della rispettiva misura spettante a ciascuno degli indicati beneficiari, e, nel precisare che essa deve essere accertata e valutata in concreto, ha ribadito la priorità da darsi obbligatoriamente all’elemento – prioritario – della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.
Il principio della durata ha carattere primario rispetto a tutti gli altri criteri indicati, compreso quello dell’entità dell’assegno divorzile, da valutarsi unicamente come criterio correttivo del primo.
La vicenda origina dalla contesa promossa dall’ex coniuge divorziato nei confronti del coniuge superstite che in base ad un primo provvedimento del Tribunale – che valorizza la durata di oltre trent’anni del primo coniugio e di appena sette del secondo e, secondariamente, la solidità della situazione economica del coniuge superstite a seguito della ricevuta eredità – ottiene il diritto di percepire nella misura dell’80% la pensione del defunto lavoratore erogata dall’INPS mentre al secondo viene riservato unicamente il 20%.
Il provvedimento di prime cure viene specularmente ribaltato in Appello ove invece viene valorizzato l’elemento dell’esiguità dell’entità dell’assegno divorzile percepito dall’ex coniuge a scapito della durata dei rispettivi rapporti di coniugio, tale per cui l’attribuzione della pensione nella misura dell’80% avrebbe – secondo il Giudice del gravame – determinato un “irragionevole ed ingiustificato miglioramento rispetto alla situazione preesistente” goduta dall’ex coniuge durante la vita del defunto lavoratore.
La Corte d’Appello quindi accoglie il ricorso del coniuge superstite e ribalta la proporzione stabilita conferendogli il diritto di percepire in misura dell’80% l’importo della pensione da erogarsi e limitando il diritto dell’ex coniuge divorziato a percepire il restante 20%.
Il fulcro della decisione degli Ermellini si incentra sulla critica mossa ai Giudici di secondo grado e precisa che “il giudice deve “tenere conto” dell’elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare, anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo”.
La durata del matrimonio quale “criterio primario” da seguire, relegando gli altri criteri, pur da valutarsi in concreto, a meri correttivi del primo, è quanto emerge dalla recente pronuncia n. 3955/2026 e l’errore della Corte distrettuale è stato proprio quello di sovvertire tale gerarchia, andando contro alla giurisprudenza consolidata in materia.
Con l’occasione la Corte di legittimità ha ribadito anche, quale corollario, che l’entità dell’assegno divorzile non può costituire “un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso”.
Se è vero infatti che la pensione di reversibilità non deve procurare un ingiustificato arricchimento, è altrettanto vero che la sua funzione solidaristica non può essere compressa da un ancoraggio rigido all’importo dell’assegno divorzile e può distaccarsi dalla misura di esso in particolare quando il criterio legale primario della durata del vincolo deponga in senso radicalmente diverso ed opposto. Il monito è che i correttivi servono a prevenire esiti non equi o paradossali, ma non sono legittimati a sovvertire la gerarchia dei criteri di legge da seguire.

