LA COLLOCAZIONE DEI FIGLI DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA FAMILIARE
17/04/2024REDDITI NON DICHIARATI E ASSEGNO DI MANTENIMENTO
23/04/2024Cosa succede se l’altro coniuge, con cui sia già intervenuta una separazione personale, perda la vita? Quali diritti mantiene in tal caso il coniuge separato? Nello specifico, che sorte ha la casa coniugale assegnata in sede di separazione?
La risposta a tale ultimo quesito si fonda sull’art. 570 c.c., rubricato “Riserva a favore del coniuge”, il quale prevede che “A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’art. 542 c.c. in caso di concorso con i figli.”.
Il secondo comma dell’art. 570 c.c., sul punto specifico della casa coniugale, sancisce che “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni” nella misura poi specificata.
La norma in esame non annovera fra i presupposti per il sorgere di un tale diritto post mortem la necessaria convivenza fra i coniugi al momento del decesso, pertanto il diritto di abitazione ed uso previsto dall’art. 570 c.c. spetta al coniuge separato anche successivamente alla interruzione della convivenza coniugale e mentre vige il diritto personale di godimento esclusivo su tale immobile attribuito in sede separativa.
L’art. 548 c.c. prevede poi espressamente che “il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’art. 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato”.
Da tale ultimo disposto si ricava che il diritto all’uso ed abitazione sulla casa familiare spetti al coniuge separato esclusivamente nel caso in cui sia già passata in giudicato una pronuncia di separazione senza addebito nei di lui confronti.
Il coniuge cui la separazione sia stata addebitata in via definitiva non matura i diritti previsti per il coniuge superstite dall’art. 570.
Altro presupposto richiesto per il sorgere del diritto previsto da tale ultimo articolo del codice civile in capo al coniuge separato senza addebito è che non sia intervenuto, a seguito della separazione, un abbandono della casa da parte di entrambi i coniugi, in modo da potersi dire essere andato perduto qualsiasi collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria abitazione familiare.
E ciò in quanto, essendo in tal caso venuta meno l’abitazione della famiglia, i diritti di abitazione ed uso del coniuge separato non sorgono per difetto del loro presupposto oggettivo.
Viceversa, quando dopo la separazione personale a vivere nella casa coniugale sia invece rimasto il coniuge defunto, essendosene allontanato l’altro coniuge, il diritto all’art. 570 c.p.c. sorge comunque in capo a quest’ultimo.
Tali disposizioni sopra illustrate sono state sintetizzate da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 22566 del 26-7-2023, nel seguente principio di diritto: “I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare”.